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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 60 Scambi internazionali di dati
1 L'USAV scambia i dati personali con le autorità competenti degli Stati terzi o delle organizzazioni internazionali quando ciò si rivela necessario:
a. in virtù di accordi internazionali firmati dalla Svizzera;
b. per gestire situazioni di emergenza o di crisi.
2 Esso può aderire, per il trattamento dei dati scambiati, a sistemi di rete informatica esteri oppure realizzare un sistema proprio di rete informatica.
3 A tal fine, le autorità di esecuzione trasmettono all'USAV i dati e le informazioni necessarie in una forma idonea al sistema di rete informatica.
Titolo 6 Requisiti e formazione del personale preposto ai controlli ufficiali
Capitolo 1: Requisiti generali
Art. 61
1 Le autorità incaricate di svolgere i controlli ufficiali garantiscono l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli a tutti i livelli.
2 Solo le persone di cui all'articolo 62 possono essere incaricate di svolgere i controlli ufficiali all'interno dei Cantoni. Esse devono seguire regolarmente corsi di perfezionamento e, se del caso, portare a termine una formazione complementare.
3 Le autorità incaricate del controllo ufficiale devono essere indipendenti dalle aziende che ispezionano o controllano. Ad esse si applicano i motivi di ricusazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa22.
4 Le aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 ODerr23 devono essere controllate da persone in possesso di un attestato di capacità di veterinario ufficiale conformemente all’ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico24.
5 L’USAV e la Direzione generale delle dogane organizzano congiuntamente corsi di formazione e di perfezionamento per le persone incaricate di eseguire il controllo alla frontiera.
22 RS 172.021
23RS 817.02