Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 835Fedlex · Progetto
b. sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma.
Art. 15 Dichiarazione di conformità
1 Una dichiarazione scritta deve accompagnare i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti. Tale dichiarazione non è necessaria per la consegna al consumatore finale.
2 La dichiarazione scritta di cui al capoverso 1 è redatta dalla persona responsabile. Essa deve contenere le informazioni previste nell’allegato 3. Si presume che i materiali e oggetti valutati in conformità con le regole definite nell'allegato 4 soddisfino i requisiti di valutazione della conformità ai limiti di migrazione.
3 La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.
Art. 16 Documentazione
1 L'operatore economico mette a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali e oggetti sono conformi ai requisiti della presente sezione.
2 Tale documentazione contiene tra l'altro le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli, compresa la modellizzazione, delle altre analisi, e comprende le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.
Sezione 6 Materiali e oggetti di plastica riciclata
Art. 17 Definizioni
1 Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla sezione 5.
2 Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a. processo di riciclo: processo in cui i rifiuti plastici vengono riciclati;
b. input di materia plastica: materiali e oggetti di plastica raccolti e separati dopo l'uso e impiegati come materia prima nel processo di riciclo;
c. riciclatore: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'impresa sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui alla presente sezione riguardanti i processi di riciclo.