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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa possono essere fabbricate unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all’allegato 7, nelle condizioni ivi previste.
3 Prima dell’applicazione della vernice, le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice composta di materia plastica possono essere fabbricate unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all’allegato 6, nelle condizioni ivi previste. La vernice composta di materia plastica può essere fabbricata unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all'allegato 2, tenendo conto dei requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica.
Art. 25 Coloranti e adesivi
L'impiego di sostanze non menzionate all'articolo 24 è ammesso se esse sono utilizzate come coloranti o come adesivi e non è rilevabile alcuna traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie delle derrate alimentari.
Sezione 8 Materiali e oggetti di ceramica, vetro, smalto e simili
Art. 26
Le parti di materiali e oggetti di ceramica, vetro, smalto e materiali simili che vengono a contatto con derrate alimentari possono rilasciare a queste ultime al massimo i quantitativi di piombo e cadmio fissati nell'allegato 8.
Sezione 9 Materiali e oggetti di carta e cartone
Art. 27
1 I materiali e gli oggetti di carta e di cartone devono avere una consistenza tale da permettere di staccare in modo ineccepibile le derrate alimentari dai materiali e dagli oggetti stessi.
2 La carta usata, la carta e il cartone riciclati non possono essere impiegati per avvolgere o imballare derrate alimentari a contatto diretto; fanno eccezione la frutta e la verdura che non liberano succo e che devono essere pelate o sbucciate nonché le uova. Gli scarti nuovi di fabbricazione non sono considerati carta usata.
3 In deroga al capoverso 2, è consentito utilizzare uno strato in carta o in cartone riciclato che non sia a diretto contatto con la derrata alimentare e che sia da essa separato per mezzo di una barriera funzionale o di un altro imballaggio interno, a condizione che il prodotto finito soddisfi i requisiti dell'articolo 47 ODerr.