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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 18 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 48 ODerr5 deve comprendere:

a. nome e indirizzo dell'impresa e del sito di riciclo in Svizzera;

b. un fascicolo tecnico e scientifico che deve riguardare in particolare:

1. la caratterizzazione dell'input di materia plastica;

2. il processo di riciclo, in particolare la capacità del processo di trattamento di decontaminare l'input di materia plastica;

3. i criteri per caratterizzare la plastica riciclata;

4. se del caso, eventuali raccomandazioni relative alle condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata.

Art. 19 Autorizzazione del processo di riciclo

La decisione che rilascia l'autorizzazione include i dati seguenti:

a. la denominazione del processo di riciclo;

b. il/i nome/i e indirizzo/i del/i titolare/i dell'autorizzazione e del sito di produzione;

c. una breve descrizione del processo di riciclo;

d. se del caso, le condizioni o restrizioni riguardanti l'input di materia plastica;

e. se del caso, le condizioni o restrizioni riguardanti il processo di riciclo;

f. se del caso, la caratterizzazione della plastica riciclata;

g. se del caso, le condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata prodotta dal processo di riciclo;

h. se del caso, le prescrizioni concernenti il controllo della conformità del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione;

i la data di decorrenza dell'autorizzazione;

j. il numero dell'autorizzazione.

Art. 20 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, la dichiarazione deve contenere:

a. per la plastica riciclata:

1. all'occorrenza una dichiarazione che certifichi che il processo di riciclo è stato autorizzato dall'USAV con indicazione del numero dell'autorizzazione o dalla Commissione europea con indicazione del numero di registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 282/20086;

5 RS ...

6 Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9.