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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2. all'occorrenza una dichiarazione che certifichi che l'input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata siano conformi alla caratterizzazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione;
3. una dichiarazione che certifichi l'esistenza di un sistema di garanzia della qualità conforme alla sezione 3 e alle regole dettagliate definite nell'allegato 5.
b. per i materiali e oggetti di plastica riciclata, all'occorrenza una dichiarazione che certifichi che il processo di riciclo è stato autorizzato dall'USAV con indicazione del numero dell'autorizzazione o dalla Commissione europea con indicazione del numero di registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 282/2008;
Sezione 7 Materiali e oggetti in pellicola di cellulosa
Art. 21 Campo di applicazione
1 Le disposizioni della presente sezione si applicano agli oggetti e ai materiali di pellicole di cellulosa rigenerata (cellofan) che, in quanto prodotto finito o parte di un prodotto finito, appartengono a una delle seguenti categorie:
a. pellicole di cellulosa rigenerata non ricoperte;
b. pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa;
c. pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice composta di materia plastica.
2 Non sono applicabili ai budelli sintetici.
Art. 22 Definizione
Le pellicole di cellulosa rigenerata sono fogli sottili, prodotti con cellulosa raffinata, ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze di natura tecnologica si possono aggiungere sostanze adeguate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte da un rivestimento su una o su entrambe le facce.
Art. 23 Superficie stampata della pellicola di cellulosa rigenerata
La superficie stampata della pellicola di cellulosa rigenerata non deve entrare in contatto con le derrate alimentari.
Art. 24 Sostanze autorizzate
1 Le pellicole di cellulosa rigenerata non ricoperte possono essere fabbricate unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all’allegato 6, nelle condizioni ivi previste.