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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
denominazione della relativa classe anziché con la denominazione specifica. È fatto salvo l’articolo 10.
Denominazione della classe Designazione
1. Oli raffinati di origine animale «Olio» accompagnato dall’aggettivo
«animale» oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica. L’indicazione di un olio idrogenato deve essere accompagnata, se del caso, dalla dicitura «totalmente idrogenato» o «parzialmente idrogenato».
2. Grassi raffinati di origine animale «Grasso» accompagnato dall’aggettivo
«animale» oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica. L’indicazione di un grasso idrogenato deve essere accompagnata, se del caso, dalla dicitura «totalmente idrogenato» o
«parzialmente idrogenato».
3. Miscele di farine di due o più specie «Farina», seguita dalle specie di cereali
di cereali da cui è ottenuta, elencate in ordine decrescente secondo la percentuale in peso.
4. Amidi e fecole naturali e modificati «Amido/fecola»
per via fisica o enzimatica
5. Qualsiasi specie di pesce quando il «Pesce»
pesce costituisce un ingrediente di
un’altra derrata alimentare, purché la
denominazione e la presentazione di
quest’ultima non facciano riferi-
mento a una precisa specie di pesce
6. Qualsiasi specie di formaggio «Formaggio»
quando il formaggio o una miscela di
formaggi costituisce un ingrediente
di un’altra derrata alimentare, purché
la denominazione e la presentazione
di quest’ultima non facciano riferi-
mento a una precisa specie di for-
maggio
7. Tutte le spezie, se complessivamente «Spezia(e)» o «Miscela di spezie»
non superano il 2 per cento in peso
della derrata alimentare
8. Erbe aromatiche di ogni specie o «Erbe aromatiche» o «Miscela di erbe
loro parti, se complessivamente non aromatiche»
superano il 2 per cento in peso della
derrata alimentare