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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
Allegato 6 (art. 12 cpv. 2)
Indicazione quantitativa degli ingredienti
1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:
1.1 per ingredienti o classi di ingredienti:
a. il cui peso sgocciolato è specificato;
b. la cui quantità deve già figurare nella caratterizzazione sulla base di un’altra disposizione;
c. utilizzati in piccole quantità per insaporire; oppure
d. che, pur figurando nella denominazione della derrata alimentare, non sono determinanti per la scelta dei consumatori, poiché la loro variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare la derrata alimentare o tale da distinguerla da altre derrate simili;
1.2 quando un’altra norma stabilisce in modo preciso la quantità dell’ingre-
diente o della classe di ingredienti senza prevederne l’indicazione nella caratterizzazione; oppure
1.3 nei casi di cui all’allegato 4 parte A punti 4 e 5.
2. L’articolo 12 capoverso 1 lettere a–c non si applica nel caso:
2.1 di ingredienti o di classi di ingredienti rientranti nell’indicazione «con
edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)», quando la denominazione della derrata alimentare è accompagnata da tale indicazione ai sensi dell’allegato 4; oppure
2.2 di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere
inserite in una dichiarazione del valore nutritivo.
3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una classe di ingredienti:
3.1 è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o
degli ingredienti al momento del loro utilizzo; e
3.2 figura nella denominazione della derrata alimentare, nelle sue immediate
vicinanze o nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente o alla classe di ingredienti in questione.
4. In deroga al punto 3 vale quanto segue:
4.1 nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante
trattamento termico o in altro modo, deve essere indicata, in per cento in massa, la quantità degli ingredienti trasformati, riferita al prodotto finito. Se tale quantità o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti menzionata nella caratterizzazione supera il 100 per cento, deve invece essere indicato il peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;
4.2 la quantità degli ingredienti volatili deve essere indicata in funzione del
loro peso nel prodotto finito.