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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari e oggetti d’uso

Allegato 6 (art. 12 cpv. 2)

Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:

1.1 per ingredienti o classi di ingredienti:

a. il cui peso sgocciolato è specificato;

b. la cui quantità deve già figurare nella caratterizzazione sulla base di un’altra disposizione;

c. utilizzati in piccole quantità per insaporire; oppure

d. che, pur figurando nella denominazione della derrata alimentare, non sono determinanti per la scelta dei consumatori, poiché la loro variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare la derrata alimentare o tale da distinguerla da altre derrate simili;

1.2 quando un’altra norma stabilisce in modo preciso la quantità dell’ingre-

diente o della classe di ingredienti senza prevederne l’indicazione nella caratterizzazione; oppure

1.3 nei casi di cui all’allegato 4 parte A punti 4 e 5.

2. L’articolo 12 capoverso 1 lettere a–c non si applica nel caso:

2.1 di ingredienti o di classi di ingredienti rientranti nell’indicazione «con

edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)», quando la denominazione della derrata alimentare è accompagnata da tale indicazione ai sensi dell’allegato 4; oppure

2.2 di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere

inserite in una dichiarazione del valore nutritivo.

3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una classe di ingredienti:

3.1 è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o

degli ingredienti al momento del loro utilizzo; e

3.2 figura nella denominazione della derrata alimentare, nelle sue immediate

vicinanze o nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente o alla classe di ingredienti in questione.

4. In deroga al punto 3 vale quanto segue:

4.1 nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante

trattamento termico o in altro modo, deve essere indicata, in per cento in massa, la quantità degli ingredienti trasformati, riferita al prodotto finito. Se tale quantità o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti menzionata nella caratterizzazione supera il 100 per cento, deve invece essere indicato il peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;

4.2 la quantità degli ingredienti volatili deve essere indicata in funzione del

loro peso nel prodotto finito.