Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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Questa linea guida viene disciplinata nell’articolo 15 cpv. 3 (nuovo) LAEl (cfr. cifra 2.2).

12. Partecipazione, informazione e comunicazione (PIC)

La pianificazione delle reti elettriche svizzere deve garantire il coinvolgimento dell’opinione pubblica e un’informazione e comunicazione completa da parte di tutti gli attori coinvolti nella procedura. I processi e i requisiti necessari vengono documentati e comunicati in modo trasparente.

Lo sviluppo delle reti elettriche deve riuscire a conciliare interessi pubblici e privati spesso contrastanti. La partecipazione, l’informazione e la comunicazione assumono pertanto un ruolo fondamentale nella pianificazione dello sviluppo della rete e nella realizzazione dei progetti di costruzione. Durante l’intero processo, l’opinione pubblica e i rappresentanti di gruppi di interesse devono essere coinvolti, ogniqualvolta vi sia un aspetto che le riguardi concretamente e che legittimi quindi il loro coinvolgimento. Per garantire una partecipazione adeguata, i diretti interessati devono ottenere le informazioni necessarie con adeguato anticipo al fine di potersi formare un’opinione.

Nelle fasi del processo di sviluppo della rete «Scenario di riferimento», «Determinazione del fabbisogno» e «Interesse nazionale / Piano settoriale Reti energetiche» (cfr. figura 1), l’informazione e la partecipazione avvengono prevalentemente a livello nazionale. In ottemperanza a un mandato pubblico d’informazione ampliato, la Confederazione informa la popolazione sui principali aspetti caratterizzanti lo sviluppo e il processo di sviluppo della rete, nonché sulle possibilità di partecipazione. La Confederazione promuove altresì il dialogo tra i diversi gruppi d’interesse. I compiti dell’UFE sono integrati nell’articolo 9f capoverso 1 (nuovo) LAEl.

Nel passaggio dalla fase del processo di sviluppo della rete «Interesse nazionale / Piano settoriale Reti energetiche» alla fase «Coordinamento territoriale», la partecipazione e l’informazione si trasferiscono a livello regionale. A tal fine i Cantoni assumono la conduzione del processo nel quadro dei propri compiti di pianificazione del territorio. I compiti PIC dei Cantoni sono integrati nell’articolo 9f capoverso 2 (nuovo) LAEl. La Confederazione sostiene i Cantoni e può definire i loro compiti regionali di partecipazione, informazione e comunicazione in accordi di prestazioni, creando nel contempo le basi per l’indennizzo dei relativi costi sostenuti dai Cantoni. L’UFE può traslare sui gestori di rete, attraverso la riscossione di emolumenti, i costi generati in questo contesto (art. 3bis cpv. 2 [nuovo] LIE).

Nella pianificazione di progetti concreti secondo la fase del processo di sviluppo della rete «Approvazione dei progetti» ed «Esecuzione dei progetti», la partecipazione e l’informazione seguono in generale le attuali regole della procedura di approvazione dei piani. La società nazionale di rete è tenuta ad informare quanto prima l’opinione pubblica. A tutti gli altri titolari dei progetti si raccomanda di informare tempestivamente la popolazione coinvolta e offrirle occasioni di partecipazione. I Cantoni possono appoggiare i titolari dei progetti in queste attività aderendo allo svolgimento della procedura di partecipazione e integrando le attività d’informazione relative ai progetti. L’imputazione dei costi di progetto sostenuti dai Cantoni per le misure di partecipazione, informazione e comunicazione di progetti concreti è disciplinata in contratti stipulati tra i rispettivi Cantoni e i titolari dei