Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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Svolgimento del processo (cfr. figura 6)
1. Definizione delle zone di pianificazione
In una prima fase viene scelta una zona di pianificazione con la partecipazione di tutti gli interessati, in particolare i Cantoni coinvolti. La tempestiva collaborazione tra il richiedente e i Cantoni nella procedura relativa al Piano settoriale Reti energetiche consente ai Cantoni coinvolti di stabilire in tempo utile il fabbisogno di modifiche del piano direttore cantonale e di decidere se modificarlo parallelamente alla procedura del piano settoriale.
Il richiedente stipula innanzitutto con i Cantoni coinvolti un accordo di collaborazione riguardante i progetti concreti di ampliamento e relativi a nuove costruzioni. Dopodiché redige una domanda da presentare all’UFE in cui evidenzia in che modo un progetto relativo a una linea potrebbe essere inserito in una vasta parte del territorio comprendente le potenziali zone di pianificazione.
L’accordo di prestazioni per la definizione delle corrispondenti misure di informazione e comunicazione secondo l’articolo 9f capoverso 2 (nuovo) LAEl e l’accordo di collaborazione secondo l’articolo 1 OPIE devono essere allineati nei contenuti e possono contenere rimandi reciproci.
Dopo l’apertura della procedura del piano settoriale l’UFE insedia un gruppo d’accompagnamento per la discussione di una zona di pianificazione formato da rappresentanti dei servizi federali e dei Cantoni coinvolti, di organizzazioni ambientali nazionali e del richiedente. Il gruppo d’accompagnamento esamina le diverse opzioni e propone una determinata zona di pianificazione.
Dopo lo svolgimento delle attività volte a garantire, secondo l’articolo 19 OPT, l’informazione e la partecipazione della popolazione in merito alla zona di pianificazione il Consiglio federale stabilisce la zona di pianificazione eventualmente modificata.
2. Definizione dei corridoi di pianificazione
In una seconda fase della procedura vengono designati concretamente i corridoi di pianificazione: sulla base della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio federale il richiedente redige delle varianti di corridoi di pianificazione che sottopone all’UFE per presa di posizione. L’UFE valuta le varianti in collaborazione con il gruppo d’accompagnamento sulla base dello schema di valutazione per le linee di trasmissione55.
Successivamente, basandosi sulle raccomandazioni del gruppo d’accompagnamento, l’UFE elabora una scheda di coordinamento e un rapporto esplicativo ai fini della definizione del corridoio da parte del Consiglio federale. L’UFE si occupa come prescritto dell’informazione e della partecipazione. La procedura del piano settoriale
55 «Schema di valutazione per le linee di trasmissione di energia elettrica», Ufficio federale dell’energia UFE, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria tecnica della ElCom. Schema di valutazione e manuale consultabili alla pagina Internet: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04482/index.html?lang=it&dossier_id=05811>.