Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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svolto facendo sempre riferimento alle rispettive condizioni e nel quadro di una ponderazione degli interessi.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Sul fronte del diritto in materia di energia e del commercio di vettori energetici la Svizzera è legata a vari contratti e accordi bilaterali e multilaterali. Un riferimento alla Strategia Reti elettriche è individuabile nel Trattato sulla Carta dell’energia entrato in vigore nel 1998135 che, all’articolo 7 «Transito», impone ai contraenti di adottare le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli (art. 7 cpv. 1). Inoltre le parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare nell’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia, nonché nello sviluppo e nella gestione di tali infrastrutture (se nell’area opera più di un contraente). Infine va agevolata l’interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell’energia (art. 7 cpv. 2). La Strategia Reti elettriche adempie e rispetta questo trattato internazionale.

Dal 2007 sono in corso tra la Svizzera e l’UE trattative per un accordo bilaterale nel settore dell’energia elettrica. In primo piano vengono posti il miglioramento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica e l’aumento della sicurezza dell’approvvigionamento. Nell’autunno del 2010 il Consiglio federale ha esteso il relativo mandato di negoziazione svizzero che tiene conto dei recenti sviluppi legislativi nell’UE (ad es. il terzo pacchetto sul mercato interno)136 e a lungo termine mira alla stipula di un accordo globale sull’energia con l’UE.

Al momento quindi non esistono obblighi derivanti da un accordo bilaterale con l’UE nel settore delle reti elettriche, tuttavia in vista di un accordo sull’energia elettrica con l’UE bisogna evitare conflitti con il diritto dell’Unione europea. Dopo averne esaminata la compatibilità con il diritto dell’UE, è stato appurato che il progetto non è in contraddizione dal punto di vista contenutistico con un accordo sull’energia elettrica con l’UE, per quanto ciò sia valutabile nell’ottica odierna (cfr. cifra 1.4).

5.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche della legge sugli impianti elettrici e della legge sull’approvvigionamento elettrico seguono quindi la procedura legislativa semplice.

135 Trattato sulla Carta dell’energia concluso a Lisbona il 17 dicembre 1994. Entrato in vigore per la Svizzera il 16 aprile 1998, RS 0.730.0.

136 Consultabile alla pagina Internet (disponibile in tedesco, francese o inglese): <http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_fr.htm>.