Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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territoriale; la garanzia delle zone di pianificazione per i futuri progetti di realizzazione di linee è un compito svolto a livello federale mediante la loro integrazione nel Piano settoriale Elettrodotti che a medio termine verrà sostituito dal Piano settoriale Reti energetiche (cfr. cifra 1.2.3.4).

Della concezione «Paesaggio svizzero» si tiene inoltre conto nella nuova normativa all’articolo 15b e 15i cpv. 4 (nuovo) LIE, secondo cui in futuro per ogni nuova linea è possibile valutare in principio sia la variante interrata, sia la variante aerea. La legge stabilisce gli aspetti da ponderare nella decisione sulla tecnologia di trasporto da adottare in ogni singolo caso; per questa valutazione viene utilizzato lo schema di valutazione per le linee di trasmissione130. Inoltre viene stabilito che le misure sostitutive da adottare in virtù della legislazione sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e degli obiettivi della politica di assetto del territorio per la realizzazione di nuove linee siano attuate nella stessa zona di pianificazione. In caso di raggruppamenti di infrastruttura e smantellamento, occorre considerare la proporzionalità degli oneri. Se tali misure consentono di ottenere vantaggi apprezzabili, in particolare in ambito ambientale e paesaggistico, nel caso singolo e dopo aver ponderato tutti gli interessi possono essere considerati proporzionali anche oneri elevati per queste misure o determinati svantaggi d’esercizio di una nuova linea. In simili casi, i costi supplementari sono computabili ai costi di rete (cfr. cifra 2.1, commenti all’art. 15b e 15i cpv. 4 [nuovo] LIE).

Inoltre, conformemente all’articolo 15c (nuovo) LIE, in futuro le linee nuove, ampliate o sostituite dei livelli di rete 3, 5 e 7 vengono posate mediante cablaggio (interrato), sempre che ciò sia tecnicamente realizzabile e che non ne derivino costi sproporzionati. La proporzionalità dei costi è data laddove i costi complessivi di realizzazione ed esercizio del cablaggio sotterraneo non superano di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi di una variante aerea tecnicamente equivalente. Questa regola mira a proteggere nel lungo termine il paesaggio evitando di prediligere determinate zone rispetto ad altre o di concedere incentivi alla costruzione in zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale (cfr. cifra 1.2.2 linea guida 8, Fattore dei costi aggiuntivi e cifra 2.1, commenti all’art. 15c [nuovo] LIE).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

In base all’articolo 89 capoverso 1 Cost., Confederazione e Cantoni nell’ambito delle loro competenze, si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico. Devono garantire altresì la sicurezza dell’approvvigionamento.

L’avamprogetto relativo alla Strategia Reti elettriche si basa sulla specifica regolamentazione delle competenze prevista dall’articolo 91 Cost. che assegna alla Confederazione la competenza esclusiva per la regolamentazione del trasporto e dell’erogazione di energia elettrica. In quest’ambito la Confederazione dispone di un’ampia competenza legislativa che le consente ad esempio di stabilire regole riguardanti le imprese del settore elettrico, prevedere principi e misure sulla

130 Schema di valutazione e manuale disponibili alla pagina Internet: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04482/index.html?lang=it&dossier_id=05811>.