Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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5.4 Delega di competenze legislative

La LIE modificata e la LAEl modificata contengono, come le leggi originali, varie norme di delegazione per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza secondo l’articolo 182 Cost. Le nuove autorizzazioni a legiferare si limitano a un oggetto ben preciso e prendono forma in base a contenuto, scopo e portata. Nella LIE le deleghe riguardano l’emanazione di disposizioni dettagliate e procedurali nell’attuazione di misure sostitutive trasversali ai livelli di tensione (art. 15b cpv. 3 [nuovo] LIE), la definizione del fattore dei costi aggiuntivi (art. 15c cpv. 2 [nuovo] LIE), l’inclusione di ulteriori casi in cui si debba realizzare un interramento (art. 15c cpv. 3 [nuovo] LIE) o per i quali vi si possa in via eccezionale rinunciare (art. 15c cpv. 4 [nuovo] LIE), la definizione di impianti elettrici di interesse nazionale (art. 15d cpv. 3 [nuovo] LIE), le deroghe all’obbligo di un piano settoriale (art. 15e cpv. 2 [nuovo] LIE), l’introduzione di termini per la procedura del piano settoriale (art. 15f cpv. 3 [nuovo] LIE), la definizione da parte dell’UFE dei requisiti dei geodati da rilevare (art. 26a cpv. 3 [nuovo] LIE). Nella LAEl le deleghe riguardano la definizione dei costi d’esercizio e dei costi del capitale computabili (art. 15 cpv. 3bis[nuovo] LAEl).

5.5 Protezione dei dati

Nello svolgimento della propria attività l’UFE tiene conto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti contenuti nella legge federale sulla protezione dei dati (LPD)137. Conformemente all’articolo 17 LPD per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità, è richiesta generalmente una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. L’autorizzazione dell’UFE al trattamento e alla conservazione elettronica di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali nei settori esplicitamente citati, viene sancita dall’articolo 64 LEne.

Nell’articolo 26a (nuovo) LIE, come proposto nel presente avamprogetto, viene sancito l’obbligo per i proprietari di documentare i propri impianti sotto forma di geodati e metterli a disposizione dell’UFE. Sulla base di tali dati l’UFE stila un quadro globale che mette a disposizione del pubblico. I dati in questione non sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD. I risultati delle analisi devono essere pubblicati dall’UFE in una forma che non consente, secondo il corso ordinario degli eventi, di risalire alle persone giuridiche in questione. I dati possono essere utilizzati per fini statistici nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 22 capoverso 1 LPD.

137 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1.