Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

dei punti riguarda solo le bandite di caccia: le possibilità d’intervento descritte con il titolo «protezione del biotopo» e «conservazione della diversità della specie » servono per esempio da base per la caccia agli stambecchi nelle bandite di caccia, e anche «la cura della selvaggina» si riferisce unicamente alle bandite di caccia. Il rapporto esplicativo non spiega perché, dopo 23 anni di applicazione dell’ORUAM, sia ora improvvisamente necessario applicare alle riserve d’uccelli acquatici e migratori gli stessi requisiti d’intervento concepiti per le bandite di caccia: se le disposizioni facessero davvero «in particolar modo riferimento all’abbattimento degli ungulati selvatici appartenenti a specie cacciabili, specificatamente i cinghiali», come si legge nel rapporto esplicativo, le nuove condizioni d’intervento non sarebbero affatto necessarie perché nel caso dei cinghiali si tratterebbe di normali danni intollerabili alle colture agricole. Questi danni sono già sufficientemente coperti dalle attuali norme di legge. Con i nuovi motivi d’intervento si registrerebbero innumerevoli richieste di provvedimenti, motivati vagamente con la «protezione del biotopo» e la «conservazione della diversità delle specie»; lo scopo delle riserve d’uccelli acquatici e migratori, che coprono circa lo 0,5 per cento del territorio nazionale, è invece essenzialmente di proteggere gli uccelli acquatici e migratori, mentre gli altri interessi possono essere difesi sul restante 99,5 per cento della superficie.

Organizzazioni orientate all’utilizzo delle risorse naturali

L’Associazione svizzera dei pescatori professionisti approva la sostituzione dell’espressione «danni intollerabili» con quella già utilizzata nella legge sulla caccia, cioè «eccessivi danni». La SBFV spera che ciò possa facilitare l’interpretazione nelle controversie giudiziarie.

Secondo CacciaSvizzera bisognerebbe eventualmente considerare se non sia opportuno applicare i provvedimenti regolatori anche agli animali selvatici protetti che provocano danni. Poiché i Cantoni, a seconda della situazione, fanno ricorso anche ai cacciatori nell’applicazione delle relative misure, sarebbe auspicabile una precisazione dei presupposti e dell’obbligo di autorizzazione per la regolazione degli animali cacciabili. Ciò vale anche per il coordinamento tra i Cantoni nelle aree in cui una riserva d’uccelli acquatici e migratori si estende su diversi Cantoni.

Aqua Nostra propone espressamente di estendere la regolazione alle specie protette e di modificare la formulazione come segue: «Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili e protette, …».

1bis

Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a. l’entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all’interno e all’esterno della zona protetta;

b. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno;

c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi che vivono all’interno della zona protetta;

d. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;

e. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta.

I criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 1bische devono essere verificati affinché siano soddisfatte le condizioni per le misure di regolazione, sono molto controversi. In particolare vengono richieste modifiche, stralci e aggiunte.

I Cantoni SG e TG nonché la CCP sono fondamentalmente favorevoli alla definizione di criteri come presupposto per la regolazione. A loro avviso, la protezione delle riserve d’uccelli acquatici e migratori non deve essere allentata e la necessità dell’intervento deve essere motivata. Ritengono però che i criteri devono essere formulati in modo da consentire una verifica con un onere ragionevole. Non è

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