Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
altro tenore per la protezione dei biotopi» nelle singole schede dell’inventario (art. 2 cpv. 2). Il nuovo testo parla solo di «disposizioni particolari», che secondo gli articoli 8 e 9 possono prevedere anche provvedimenti per prevenire i danni causati dagli animali selvatici e per regolare le specie animali cacciabili. Secondo le suddette organizzazioni, una tale apertura fa sì che le disposizioni di protezione stabilite nell’ordinanza possono essere annullate dalle disposizioni in vigore per le singole zone. Ciò sarebbe contrario allo scopo dell’ORUAM e ostacolerebbe un’applicazione uniforme dell’ordinanza. Una volta indicati nelle schede degli oggetti, i provvedimenti non dovrebbero essere più giustificati e verificati nei singoli casi e potrebbero essere cancellati solo con una revisione dell’ordinanza. Anche questo aspetto provocherebbe un indebolimento della protezione e deve pertanto essere respinto.
Aqua Nostra Svizzera propone di non menzionare le riserve in un superfluo capoverso 3, ma di indicarle in apertura del capoverso 1: «Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali, fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12…».
Altre proposte sull’art. 5
La CDPNP propone di specificare, almeno nel commento finale, cosa s’intende per «fatti salvi determinati atterraggi esterni per scopi di lavoro» (art. 5 cpv. 1 lett. f). La sua motivazione: secondo il commento alla revisione dell’ORUAM, con l’entrata in vigore dell’ordinanza sugli atterraggi esterni, il 1° settembre 2014, la lettera f viene riformulata. Nel progetto di revisione parziale dell’ORUAM non si trova però una tale dicitura. La CDPNP prende comunque atto del fatto che il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti restano fondamentalmente vietati, sia nell’ORUAM sia nell’OBAF.
4.4 Art. 6 cpv. 3 ORUAM
3Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Il nuovo concetto «disposizioni particolari» suscita l’opposizione della CFNP e delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.
La CFNP e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere l’attuale formulazione dell’articolo 6 capoverso 3. L’ORUAM offre la possibilità, per ogni oggetto dell’inventario, di introdurre disposizioni specifiche che derogano alle disposizioni generali. Ciò può essere opportuno in singoli casi, laddove occorre tener conto delle condizioni specifiche vigenti in una riserva d’uccelli acquatici e migratori. Tali disposizioni non devono tuttavia indebolire la protezione. Finora, secondo la CFNP e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali, questo principio era rispettato: l’articolo 5 capoverso 3 e l’articolo 6 capoverso 3 menzionano infatti chiaramente la «protezione delle specie» e la «protezione dei biotopi». Il tenore del nuovo testo «Sono fatte salve le disposizioni particolari» è più generale e inaccettabile perché indebolisce il livello di protezione. Inoltre viene introdotta esplicitamente la possibilità di stabilire dei provvedimenti di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina già nei singoli oggetti dell’inventario. Ciò spiana il terreno a una giungla di norme che non corrisponde allo scopo dell’ordinanza e che ne ostacola l’applicazione uniforme. Se i provvedimenti vengono definiti già nelle schede dell’oggetto, la loro legittimità non deve più essere giustificata e verificata nel caso specifico. Queste misure potrebbero essere cancellate solo con una revisione dell’ordinanza stessa. Anche questo fattore indebolisce la protezione e deve quindi essere respinto. Per un’ordinanza sulle aree protette è perfettamente sufficiente il testo attuale, in cui sono fatte salve disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi. Secondo le suddette organizzazioni non è né necessario né opportuno esporre le disposizioni sulla salvaguardia dei biotopi a relativizzazioni di ogni sorta e in particolare a
7 RS 451 13/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288