Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del
modellismo navale sono vietati;
La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. Nel nuovo testo dell’ordinanza, le riserve di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono più specificate singolarmente nella lettera g, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica incontra l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali. Diversi partecipanti chiedono alcuni complementi e modifiche.
Il Cantone SZ segnala che, in seguito alla nuova regolamentazione del kitesurf nell’ordinanza sulla navigazione interna, è possibile che gli uccelli acquatici presenti sulle acque svizzere siano esposti a crescenti disturbi. Il Cantone SZ propone pertanto che si analizzino gli attuali perimetri delle riserve d’uccelli acquatici e migratori per accertare che siano ancora sufficienti ai fini della protezione. Là dove è consentita la pratica del kitesurf, bisognerebbe verificare l’opportunità di eventuali modifiche del perimetro o la creazione di ulteriori riserve d’uccelli acquatici e migratori.
Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere invariato il testo vigente. Le loro argomentazioni sono illustrate nei commenti all’articolo 5 capoverso 1 lettera a.
La Swiss Kitesailing Association e il Kitesurfclub Svizzera propongono la seguente modifica: «la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono è vietati vietata.» La loro motivazione: poiché per l’avifauna il kitesurf non rappresenta una minaccia maggiore di quella delle altre imbarcazioni circolanti sui laghi, il divieto di praticare kitesurf nelle zone III non è giustificata. Come esempio negativo viene addotta la zona protetta n. 108 (Kanderdelta) alle porte della città di Thun, dove possono circolare tutti i battelli ad eccezione del kitesurf. Secondo le due organizzazioni, questa disparità di trattamento dovrebbe essere eliminata dopo la revisione dell’ordinanza sulla navigazione interna. Esse ricordano infatti che il divieto di praticare kitesurf, in vigore in tutta la Svizzera dal 2001, viene revocato a partire dal 15 febbraio 2016 nell’ambito della revisione dell’ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Di conseguenza i Cantoni interessati devono implementare l’equiparazione del kitesurf nelle loro ordinanze cantonali sulla navigazione. I proponenti ritengono che anche l’ORUAM debba assicurare l’equiparazione del kitesurf con gli altri mezzi di navigazione. La pratica del kitesurf, alla pari del resto della navigazione, sarebbe così consentita sull’intero territorio nazionale nelle zone III di tutte le zone protette.
Aqua Nostra propone di stralciare la lettera g. A suo parere, il divieto generale della lettera b è sufficiente come disposizione nazionale.
3Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Il complemento di questo capoverso, che rende possibili anche i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12, è molto controverso.
Il Cantone VS accoglie con favore la nuova formulazione, perché è più chiara e soprattutto perché rimanda agli articoli rilevanti 8−10 e 12.
La CFNP e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere la precedente formulazione dell’articolo 5 capoverso 3 e dell’articolo 6 capoverso 3. A loro avviso, la modifica proposta consentirebbe un indebolimento di tutte le disposizioni di protezione generale delle specie e dei biotopi, il che è in contrasto con lo scopo dell’ORUAM. Esse fanno notare che nella versione vigente, nei rispettivi capoversi 3, sono fatte salve «le disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore di cui all’articolo 2 capoverso 2» e «le disposizioni più severe o di
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