Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

specie (p. es. gabbiano mediterraneo) o danni (p. es. castoro). Propongono pertanto di estendere l’articolo alle specie protette in base all’articolo 7 capoverso 2 LCP e all’articolo 4 OCP. In caso di misure contro le specie protette, dovrebbe essere tuttavia obbligatorio il coinvolgimento dei servizi cantonali di protezione dell’ambiente.

I Cantoni AG e TI nonché la CDPNP chiedono di lasciare la frase «Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall’Ufficio federale». Lo stralcio violerebbe il principio di una valutazione uniforme di tutte le zone ORUAM, tanto più che le riserve d’uccelli acquatici e migratori sono una rete nazionale o parte di una rete internazionale di importanti biotopi.

Commissione extraparlamentare

La CFNP respinge la nuova proposta di articolo 9 (abbassamento della soglia di danno da «intollerabile» a «eccessivo» e delega della competenza di autorizzazione). Ricorda che già in occasione dell’ultima revisione dell’ORUAM questo articolo è stato esteso, autorizzando i provvedimenti contro i danni causati dalla selvaggina non solo nei confronti dei mammiferi cacciabili, ma anche di tutte le specie animali cacciabili, quindi anche gli uccelli acquatici cacciabili. In particolare la CFNP segnala che, di fronte alle forti pressioni, spesso non scientificamente motivate, di determinati portatori di interesse, occorre mantenere l’obbligo di autorizzazione da parte della Confederazione, perché solo quest’ultima è in grado di assicurare una verifica competente secondo criteri uniformi.

Organizzazioni e associazioni orientate all’utilizzo delle risorse naturali

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di non modificare il testo attuale. La loro motivazione: il fatto che anche nelle riserve ORUAM sia possibile ricorrere in casi motivati all’abbattimento di animali selvatici che provocano conflitti con l’agricoltura è comprensibile ed era previsto già nella prima stesura dell’ordinanza. Allora l’accento era posto sui cinghiali: non a caso gli interventi nelle riserve ornitologiche erano limitati ai mammiferi cacciabili. In occasione della revisione del 2009 l’articolo fu esteso a tutti gli animali cacciabili, le misure di regolazione erano però limitate a danni intollerabili ed erano possibili solo previa autorizzazione dell’UFAM. Con la nuova versione questa competenza viene delegata in gran parte ai Cantoni e, attraverso opportune disposizioni nelle schede dell’inventario, vale addirittura per le riserve d’importanza internazionale.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali segnalano inoltre che, secondo la nuova proposta, i Cantoni non sarebbero tenuti a dimostrare che la regolazione è necessaria in base all’entità del danno, se sarebbero possibili interventi meno incisivi e se le misure sono compatibili con gli obiettivi di protezione. I Cantoni potrebbero infatti limitarsi a verificare le premesse in base a un elenco di criteri. Se le misure vengono stabilite già nelle schede dell’inventario, come previsto nell’attuale revisione per la riserva di Stein am Rhein, non sarebbe più necessaria neanche una tale verifica. Le modifiche proposte riducono quindi sensibilmente gli ostacoli ai provvedimenti di regolazione. La delega ai Cantoni non è opportuna anche perché spesso le riserve ORUAM non sono un’unità ecologica e si estendono su vari Cantoni. L’obbligo di autorizzazione della Confederazione assicura che le misure siano considerate in un’ottica intercantonale.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali motivano il loro rifiuto anche con il fatto che il declassamento da «danni intollerabili» a «eccessivi danni» annullerebbe la prassi giudiziaria attualmente in uso per tali interventi e provocherebbe incertezza giuridica e inutili casi legali. Le suddette organizzazioni ricordano che finora si è volutamente rinunciato a introdurre nell’ORUAM i punti previsti dalle legge sulla caccia per le bandite («... se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o ...»). Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali sostengono che a 23 anni dall’entrata in vigore dell’ORUAM questi aspetti non debbano trovare spazio nell’ORUAM per i seguenti motivi: mentre l’ORUAM finora parlava solo di «prevenzione di danni intollerabili» si vuole ora riprendere indiscriminatamente, anche per le riserve d’uccelli acquatici e migratori, tutte le possibili condizioni d’intervento citate nell’articolo 11 capoverso 5 LCP per le riserve d’uccelli acquatici e migratori e per le bandite di caccia. Finora il Consiglio federale vi aveva rinunciato volutamente, perché la maggior parte

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