Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

indebolimenti. A questo proposito si rimanda anche alla proposta e alla relativa motivazione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali riguardo all’articolo 5 capoverso 1 lettera a.

4.5 Art. 9 cpv. 1, 1bis, 1ter e cpv. 2 ORUAM

1

Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati, e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.

Le disposizioni dell’articolo 9 capoverso 1 sono molto controverse. Sono state avanzate richieste di modifica, stralcio e complemento.

Cantoni e conferenze cantonali

I Cantoni SG, SO, TG e la CCP accolgono favorevolmente il fatto che, oltre alla prevenzione di danni eccessivi, anche la protezione dei biotopi e delle specie sia ora addotta come motivo per adottare provvedimenti di regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Accanto agli ungulati e alle cornacchie, queste misure potrebbero riguardare anche i cormorani, che possono avere un influsso negativo su specie ittiche rare come temoli e nasi nella zona d’influenza di una riserva d’uccelli acquatici e migratori. La CDC sottolinea espressamente che appoggia e rivendica una nuova formulazione dell’articolo 9 capoverso 1 come contenuta nel progetto. Essa corrisponde a una richiesta di lunga data della CDC. Le sembra quindi giusto che, secondo la nuova proposta, i provvedimenti non debbano più essere «previamente autorizzati dall’Ufficio federale».

Il Cantone VS accoglie favorevolmente la sostituzione dell’espressione «danni intollerabili» con «eccessivi danni» analogamente alla terminologia della legge sulla caccia.

Il Cantone VD approva fondamentalmente il progetto di revisione, ma chiede che le riserve d’uccelli acquatici e migratori rimangano zone tranquille dove gli uccelli acquatici e migratori non siano costantemente disturbati da interventi regolatori, tanto più che anche ai visitatori delle riserve viene chiesto di rinunciare all’utilizzo. Il Consiglio di Stato segnala che la regolazione delle specie cacciabili come il cinghiale, praticata già da anni soprattutto nelle riserve sulla sponda meridionale, è accettabile e accettata, mentre la possibilità di sparare ad altre specie, come quelle menzionate nel rapporto esplicativo, suscita grande inquietudine tra gli ambienti di protezione della natura e i gestori delle riserve.

Il Cantone VD chiede che siano garantiti i due punti seguenti:

a) le deroghe alle disposizioni particolari menzionate nel rapporto esplicativo devono restare possibili per regolare gli effettivi di cinghiali sulla sponda meridionale, se ne dipende il successo di questo provvedimento (foraggiamento con oltre 100 g per postazione e al giorno nel periodo della posta, compresi i giorni senza caccia) e se gli scopi della protezione rimangono garantiti;

b) la Confederazione, in stretta collaborazione con i Cantoni e le ONG ambientali, elabora un elenco delle specie non protette, che possono essere oggetto di abbattimenti di regolazione all’interno delle riserve ORUAM.

I Cantoni AG, NE, SG, TG, VS e la CCP segnalano che, in alcune riserve ORUAM, non solo le specie cacciabili, ma anche alcune specie protette possono causare dei problemi a livello di protezione delle

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