Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
4 ORUAM VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN DETTAGLIO
In questo capitolo sono descritti i pareri dettagliati sui singoli articoli dell’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM). La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto.
4.1 Art. 2 cpv. 3 ORUAM
3L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3 (art. 5 della legge del 18 giugno 20044 sulle pubblicazioni ufficiali).
La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. La sostituzione dell’espressione «Ufficio federale» con «UFAM» non suscita opposizioni.
4.2 Art. 3 frase introduttiva, primo periodo ORUAM
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. (…)
La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. La sostituzione del termine «Dipartimento» con «DATEC» non suscita opposizioni.
4.3 Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis, c, fbis e g nonché cpv. 3 ORUAM
1Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata;
La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente.
Nel nuovo testo dell’ordinanza, le riserve di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono più specificate singolarmente nella lettera a, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica suscita l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.
Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono che sia mantenuto il testo vigente. La loro motivazione: attualmente sia l’articolo 5 (protezione delle specie) sia l’articolo 6 (protezione dei biotopi) contengono un capoverso 3, secondo il quale sono «fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore» per la protezione delle specie e dei biotopi secondo l’articolo 2 capoverso 2 ORUAM (dettagli sulle schede dell’inventario). Si tratta quindi chiaramente di misure di protezione a favore delle specie e dei loro biotopi. La prevista sostituzione delle «disposizioni per la protezione» con «disposizioni particolari» potrebbe implicare anche misure contro la protezione, come dimostra anche l’espresso riferimento all’articolo 8 (prevenzione dei danni causati dalla selvaggina), all’articolo 9 (regolazione delle specie animali cacciabili) e all’articolo 10 (abbattimenti selettivi). In futuro, tutte le disposizioni generali contenute nei due articoli di protezione, articolo 5 (protezione delle specie) e articolo 6 (protezione dei biotopi), potrebbero lasciare spazio a relativizzazioni e a provvedimenti diametralmente opposti alla protezione, una possibilità che finora era limitata ad alcune disposizioni di protezione delle specie (lett. a, c, f e g) e completamente assente in quelle di protezione dei biotopi. Secondo le suddette organizzazioni, la possibilità di relativizzare tutte le disposizioni di protezione generali contenute nell’ordinanza attraverso delle iscrizioni nelle schede dell’inventario (art. 5 cpv. 1 e cpv. 3 nonché art. 6 cpv. 3) aprirebbe la strada a ogni sorta di deroga. Poiché per la maggior parte delle
3 http://www.ufam.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve di uccelli acquatici e migratori
4 RS 170.512 9/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288