Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

c. i cani devono essere condotti al guinzaglio;

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. Nel nuovo testo dell’ordinanza, le riserve di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono più specificate singolarmente nella lettera c, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica suscita l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere invariato il testo vigente. Le loro argomentazioni sono illustrate nei commenti all’articolo 5 capoverso 1 lettera a.

fbis. la pratica dell’aeromodellismo è vietata;

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. In seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs) il 1° settembre 2014, la disposizione relativa all’aeromodellismo viene indicata in un capoverso separato. Inoltre le riserve di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica suscita l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali. Diversi partecipanti chiedono alcuni complementi e modifiche.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere invariato il testo vigente. Le loro argomentazioni sono illustrate nei commenti all’articolo 5 capoverso 1 lettera a. Esse segnalano inoltre che sia la lettera f che la lettera fbissono state modificate in occasione della revisione dell’ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni5 entrata in vigore il 1° settembre 2014.

Per il Cantone AG e la CCP è positivo che zone sensibili come le riserve d’uccelli acquatici e migratori siano protette dai disturbi causati dall’aeromodellismo. La CCP fa notare che questo aspetto è considerato anche nella raccomandazione elaborata dalla CCP, dalla Stazione ornitologica svizzera, dalla Federazione Svizzera di Aeromodellismo e da ASPU/BirdLife Svizzera e relativa alla valutazione di siti per nuovi aerodromi dal punto di vista della protezione della natura e degli uccelli. Si raccomanda una distanza di 500 metri tra lo spazio aereo e le riserve d’uccelli acquatici e migratori o le bandite federali di caccia.

I Cantoni VS, NE, VD e TI propongono delle aggiunte alla lettera fbis: il Cantone VS propone di completare il testo con la frase seguente: «la pratica dell’aeromodellismo e l’impiego di droni sono vietate»6. Motivazione: il Cantone VS constata una forte diffusione dell’uso di droni per fotografare e filmare gli animali, con i disturbi che ciò comporta. Il Cantone VS ritiene quindi opportuno precisare questo elemento perché il concetto di aeromodellismo di solito include solo modelli di aerei ed elicotteri, ma non i droni. I Cantoni NE e VD propongono di completare la lettera fbisspecificando che sono ammesse delle deroghe a scopo di ricerca; secondo il Cantone VD queste deroghe a scopo di ricerca dovrebbero essere estese anche all’impiego dei droni. Il Cantone TI chiede che questo capoverso sia precisato, indicando che non debba essere vietata solo la pratica dell’aeromodellismo all’interno della riserva, ma anche il sorvolo della riserva d’uccelli acquatici e migratori con tali apparecchi.

Aqua Nostra propone di stralciare la lettera fbis. Secondo Aqua Nostra il divieto generale della lettera b è sufficiente come disposizione nazionale. A suo parere, i Cantoni devono essere lasciati liberi di emanare norme più dettagliate sui divieti e l’organizzazione di maggiori controlli (se necessari).

5 RS 748.132.3 OAEs

6 Il nuovo testo è sottolineato. 11/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288