Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 58 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
zone esistono ordinanze cantonali di protezione, queste deroghe consentite dalla nuova ORUAM sarebbero in molti casi in conflitto con il diritto cantonale, ma prevarrebbero, in quanto diritto federale, sulle disposizioni cantonali ben collaudate. Le modifiche proposte per l’articolo 9 potrebbero creare nuove possibilità di intervento contro gli effettivi di animali nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Se indicati nelle schede dell’inventario, tali interventi non richiederebbero più un’autorizzazione delle autorità e sfuggirebbero così al controllo della società civile e dei tribunali. Particolarmente grave è il fatto che un intervento sarebbe giustificato già in caso di danni «eccessivi», il che equivale a un abbassamento della soglia rispetto agli attuali danni «intollerabili». L’attuale prassi giudiziaria non sarebbe più applicabile a simili interventi e ne risulterebbe quindi una situazione di incertezza giuridica e inutili casi giudiziari.
bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
Il nuovo capoverso, che vieta il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline, suscita poche opposizioni. Diversi partecipanti chiedono alcuni complementi e modifiche.
I Cantoni AG, BE, NE, SO, TG e la CCP condividono e appoggiano appieno il divieto di foraggiamento e di lecche saline per gli animali selvatici nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Secondo il Cantone AG, i foraggiamenti e le lecche saline comportano spesso problemi, come illustrato giustamente nel rapporto esplicativo. Se dovesse rendersi necessario un foraggiamento di addescamento per attirare la selvaggina in un determinato territorio, evitare danni o regolare le popolazioni per esempio dei cinghiali, questi interventi possono essere disciplinati nell’articolo 2 capoverso 2 ORUAM in modo specifico per le singole zone. Il Cantone BE aggiunge che l’introduzione del divieto di foraggiamento nell’ordinanza dota l’organo di vigilanza di uno strumento giuridico necessario alla gestione dei flussi di visitatori.
I Cantoni FR, GE, SH e la CDPNP sono favorevoli in linea di massima al divieto di foraggiamento, ma chiedono alcune aggiunte. Il Cantone FR segnala la situazione specifica dei cinghiali nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori sulla sponda meridionale del lago di Neuchâtel e chiede che l’UFAM autorizzi come in passato la regolazione dei cinghiali nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori di quell’area. Il Cantone GE evidenzia che secondo le esperienze dei guardiacaccia, nel Cantone GE le direttive della Confederazione (100 g di mais al giorno e per punto di foraggiamento) devono essere puntualmente superate sull’arco di diversi giorni per mantenerne l’efficacia. Il Cantone SH chiede di inserire nell’ORUAM la possibilità di derogare al divieto di foraggiamento in funzione delle specificità dell’oggetto. La sua motivazione: nella riserva d’uccelli acquatici e migratori n. 2 Stein am Rhein esistono dei punti di foraggiamento tradizionali per gli uccelli acquatici. Nelle zone urbane di Stein am Rhein ed Hemishofen non è realistico imporre in tempi brevi un divieto di foraggiamento in questi punti. La CDPNP chiede che le deroghe al divieto di foraggiamento secondo l’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 5 capoverso 3 siano finalizzate alla protezione o quantomeno conformi all’obiettivo di protezione.
Secondo il Cantone VS, il divieto di foraggiamento è formulato in modo troppo restrittivo. Per i Cantoni implicherebbe delle misure di sorveglianza sproporzionate, soprattutto per proibire ai privati di nutrire gli uccelli lungo i moli e negli spazi portuali situati nel perimetro delle riserve ORUAM. Il Cantone VS chiede di precisare la nozione di foraggiamento (lett. bbis), introducendo eventualmente una definizione nel testo dell’ordinanza. Il divieto dovrebbe concentrarsi sul foraggiamento (massiccio) o destinato ad attirare la selvaggina in un determinato luogo allo scopo di cacciarlo o fotografarlo. Secondo il Cantone VS, l’apporto di pane secco da parte di privati spesso accompagnati da bambini è una sensibilizzazione del pubblico nei confronti della fauna.
Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali ASPU/BirdLife Svizzera, Pro Natura, Nos Oiseaux, Aqua Viva e Stiftung für das Tier im Recht appoggiano espressamene il divieto di foraggiamento ai sensi di una proposta subeventuale.
10/58 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288