Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/64: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d‘incarto: G445-0154

1.2 Commento alle singole modifiche dell’OEIA

1.2.1 Ingresso, disposizione transitoria ed entrata in vigore

Ingresso: poiché dal 1° giugno 2014 la Svizzera è Parte contraente della Convenzione di Aarhus e tale Convenzione contiene prescrizioni in materia di esame dell’impatto sull’ambiente, è necessario che essa sia citata nell’ingresso.

Articolo 24. Disposizione transitoria: per garantire certezza del diritto ai richiedenti l’autorizzazione e per uno svolgimento il più efficiente possibile delle procedure di autorizzazione già in corso, le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica devono essere trattate secondo il diritto previgente.

Data dell’entrata in vigore (cifra IV): l’entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2015.

1.2.2 Adeguamento dell’allegato dell’OEIA

1.2.2.1 Aspetti sostanziali

La maggior parte degli impianti sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale1 in virtù dell’allegato I della Convenzione di Aarhus figura già nell’allegato dell’OEIA. In Svizzera, alcuni impianti industriali indicati nell’allegato della Convenzione non sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’elenco attuale degli impianti dell’OEIA. Poiché tali impianti hanno un notevole impatto ambientale, il loro inserimento nell’elenco degli impianti sottoposti all’EIA è conforme all’articolo 10a capoverso 2 LPAmb.

Già nel messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento, il Consiglio federale ha esposto nel dettaglio i 10 nuovi tipi d’impianto da includere nell’allegato2. Inoltre, due tipi d’impianto esistenti devono essere completati con nuove componenti (nell’ordinanza in vigore: «raffineria di petrolio» e «vetreria»; nella modifica proposta: «raffinerie di petrolio e di gas» e «impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro»).

L’allegato I della Convenzione di Aarhus elenca anche tipi d’impianto la cui costruzione in Svizzera è praticamente improbabile, ad esempio impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione. Tali impianti non sono stati inseriti

nell’allegato dell’OEIA.

Inoltre, per alcuni tipi d’impianto i valori soglia prescritti dalla Convenzione di Aarhus sono diversi da quelli dell’OEIA. In linea di principio, i valori soglia dell’ordinanza - che determinano il carattere obbligatorio dell’EIA - devono essere adeguati soltanto se sono più alti di quelli prescritti dalla

Convenzione di Aarhus. Ciò riguarda soltanto due tipi d’impianto (n. 21.2 e n. 70.11). Invece se sono più bassi, l’OEIA è conforme alla Convenzione di Aarhus e i valori, che riflettono le peculiarità del nostro Paese, possono essere mantenuti.

Infine, la modifica dell’allegato contempla alcuni adeguamenti che esulano dalla Convenzione di Aarhus (ad es. aggiornamento di rinvii a leggi, ecc.).

1 Termine usato dalla legislazione dell’UE corrispondente a quello usato dalla legislazione svizzera «esame dell’impatto sull’ambiente»

2 FF 2012 3862 nota 43 3/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154