Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/64: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d‘incarto: G445-0154
Industria
N. 70.11 Impianti industriali per la fabbricazione del vetro e di fibre di vetro (all. I, n. 3 punto 3
Convenzione di Aarhus)
La vigente ordinanza prevede l’obbligo dell’EIA per le vetrerie con una capacità di produzione
superiore a 30 000 tonnellate all'anno. La Convenzione di Aarhus contempla l’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale sia per la fabbricazione del vetro che per quella delle fibre di vetro e stabilisce per entrambe un valore soglia inferiore (capacità di fusione superiore a 20 t al giorno) a quello
attualmente previsto dall’OEIA per le vetrerie. Pertanto, occorre modificare nell’allegato dell’OEIA il tipo d’impianto 70.11 aggiungendo la fabbricazione delle fibre di vetro e riprendendo il valore soglia della Convenzione.
N. 70.13 Impianti per la fabbricazione di carta e cartone (all. I, n. 7 lett. b Convenzione di Aarhus)
Oltre alle fabbriche di cellulosa, che in virtù del diritto svizzero sono sottoposte all’EIA, la Convenzione di Aarhus menziona anche gli impianti per la fabbricazione di carta e di cartone con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Conformemente alla Convenzione, questo tipo
d’impianto viene pertanto inserito nell’allegato dell’OEIA.
N. 70.15 Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici (all. I, n. 2 punto 6 Convenzione di Aarhus)
Questi impianti vengono ripresi nell’allegato dell’OEIA e saranno in futuro sottoposti all’obbligo
dell’EIA. Il valore soglia corrisponde a una vasca di trattamento di volume superiore a 30 m3.
N. 70.16 Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni (all. I, n. 3 punto 1
Convenzione di Aarhus)
Già oggi l’OEIA prescrive per i cementifici l’esame dell’impatto sull’ambiente (tipo d’impianto 70.10). La produzione di clinker fa parte della produzione di cemento e rientra pertanto nel n. 70.10. Adesso, viene introdotto l’obbligo dell’EIA anche per gli impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.
N. 70.17 Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali
(all. I, n. 3 punto 4 Convenzione di Aarhus)
Anche per questi tipi d’impianto sarà in futuro effettuato un esame dell’impatto sull’ambiente. Il valore soglia corrisponde a una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.
N. 70.18 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (all. I, n. 3 punto 5
Convenzione di Aarhus)
Anche per questi tipi d’impianto l’EIA diventa obbligatorio. Il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno o a una capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3. La Convenzione menziona come prodotti ceramici le tegole, i mattoni, i mattoni refrattari, le piastrelle, il gres e le porcellane.
N. 70.19 Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili (all. I, n. 19 punto 1 Convenzione di
Aarhus)
All’elenco degli impianti sottoposti all’EIA vengono aggiunti anche questi nuovi tipi d’impianto. Il valore soglia corrisponde a una capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno. Per
«pretrattamento» si intendono ad esempio le operazioni di lavaggio, l’imbianchimento o la
mercerizzazione (cfr. all. I n. 19 punto 1 Convenzione di Aarhus).
5/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154