Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/64: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d‘incarto: G445-0154
1.2.2.2 Le singole modifiche nel dettaglio
Circolazione stradale
N. 11.2 Strada principale costruita con il contributo della Confederazione.
La legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin) ha sostituito la legge federale concernente i dazi sui carburanti. Viene pertanto aggiornato il riferimento a questa legge. La modifica non ha alcun rapporto con la Convenzione di Aarhus.
Ferrovie
N. 12.1 Nuova linea ferroviaria
Da quando è stata attuata la riforma delle ferrovie I (1999) non si fa più distinzione tra FFS e altre imprese ferroviarie concessionarie. La procedura è stata quindi uniformata e corrisponde al testo dell’articolo 6 della legge federale sulle ferrovie4. La modifica non ha alcun rapporto con la
Convenzione di Aarhus.
Energia
N. 21.2 Impianto termico per la produzione di energia
Gli impianti termici per la produzione di energia sono già sottoposti all’EIA. L’allegato dell’OEIA distingue tra vettori energetici fossili, vettori energetici rinnovabili e vettori energetici combinati. Per i vettori energetici fossili, il valore soglia al di sopra del quale l’EIA è obbligatorio viene abbassato da 100 MW a 50 MW per rispettare la Convenzione di Aarhus (all. I, n. 1, punto 3).
Contemporaneamente, la struttura redazionale del n. 21.1 viene migliorata elencando con le lettere «a», «b» e «c» i tre diversi tipi d’impianto della categoria descritta.
N. 21.3 Centrali idroelettriche e a bacino d’accumulazione
Questa modifica non ha alcun nesso con la ratifica della Convenzione di Aarhus. Nel caso degli impianti idroelettrici sui corsi d’acqua cantonali, anche i Cantoni avranno la possibilità di eseguire la procedura relativa all’EIA in una sola fase se il diritto cantonale prevede la possibilità di accorpare la procedura di concessione e la procedura per il rilascio della licenza di costruzione. Dal 1° gennaio 2000, conformemente all’articolo 62 della legge del 22 dicembre 19165 sulle forze idriche, una simile possibilità è prevista per gli impianti idraulici internazionali autorizzati dalla Confederazione. Questa modifica segue la prassi cantonale e consente di semplificare le procedure.
N. 21.6 Raffinerie di petrolio e di gas (all. I, n. 1 punto 1 Convenzione di Aarhus)
L’EIA è attualmente obbligatorio per le raffinerie di petrolio. La Convenzione di Aarhus prevede la valutazione dell’impatto ambientale anche per le raffinerie di gas. Considerato che non si può escludere che in futuro vengano costruite raffinerie di gas in Svizzera, occorre modificare il n. 21.6 aggiungendo anche questo tipo di impianto.
3 RS 125.116.2
4 RS 742.101
5 RS 721.80
4/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154