Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/64: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d‘incarto: G445-0154
ambientale di determinati progetti pubblici e privati oppure nell’elenco degli impianti della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali. Per quanto concerne gli impianti elencati nell’allegato di quest’ultima direttiva, la procedura di autorizzazione è simile a quella dell’EIA. Inoltre, il richiedente l’autorizzazione deve anche redigere un rapporto ambientale.
3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e l’economia
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione.
I tipi d’impianto aggiunti nell’elenco degli impianti sottoposti all’EIA saranno autorizzati dalle autorità cantonali. L’onere supplementare sarà comunque modesto visto che questi impianti non sono frequenti in Svizzera.
L’inserimento dei nuovi impianti industriali nell’allegato dell’OEIA ha ripercussioni per le imprese interessate. Tuttavia, l’obbligo dell’esame dell’impatto sull’ambiente riguarda soltanto la costruzione di nuovi impianti oppure la modificazione sostanziale di impianti esistenti. Le ripercussioni economiche possono pertanto essere considerate modeste (cfr. anche il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento, FF 2012 3877 n. 4.3).
8/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154