Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/64: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d‘incarto: G445-0154

diffusione delle conoscenze pedologiche e si adopera per la conservazione a lungo termine di un suolo sano. La protezione del suolo è contemplata dalla LPAmb (cap. 5: Deterioramento del suolo, art. 33 – 35). Anche concretamente l’organizzazione si impegna per la protezione del suolo.

- Si tratta di un’organizzazione attiva a livello nazionale: sia dallo statuto che dai rapporti annuali

risulta che la SSP è attiva a livello svizzero. L’organizzazione opera principalmente nella Svizzera tedesca, ma è presente anche nella Svizzera romanda e in Ticino. Inoltre, i membri provengono da tutta la Svizzera.

- L’organizzazione non esercita attività economiche eccessive: le attività economiche della SSP non

oltrepassano quelle ordinarie. Inoltre, il tipo di attività economica corrisponde allo scopo

dell’organizzazione.

- L’organizzazione esiste da più di 10 anni (anno di fondazione: 1975). Inoltre, le condizioni elencate

in precedenza sono sempre state adempiute nel corso dell’ultimo decennio.

La SSP soddisfa pertanto i requisiti previsti dagli articoli 55 LPAmb e 12 LPN per la concessione del diritto di ricorso delle associazioni.

1.3.2 Modifica dell’ODO: fusione di Aqua Viva e Rheinaubund

Aqua Viva (n. 17 all. ODO) e Rheinaubund (n. 1 all. ODO), due associazioni legittimate a ricorrere, si sono fuse l’8 settembre 2012 creando un’unica organizzazione «Aqua Viva – Rheinaubund». Il 10 maggio 2014, l’organizzazione ha cambiato nome. Di conseguenza, la denominazione che figura al n. 1 dell’allegato viene sostituita da «Aqua Viva» mentre quella al n. 17 viene abrogata.

1.3.3 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque

Art. 50

Con la ratifica della Convenzione di Aarhus, la Svizzera si è anche impegnata a garantire ai cittadini l’accesso alle informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione (art. 10g cpv. 1

LPAmb). A livello federale, l’accesso è garantito già da un certo tempo dalla legge del 17 dicembre 20047 sulla trasparenza (LTras). Anche la maggior parte dei Cantoni si è dotata di una legge sulla trasparenza. I Cantoni in cui manca applicano per analogia la LTras (art. 10g cpv. 4 LPAmb) per quanto riguarda le informazioni ambientali. Pertanto, le condizioni per la pubblicazione dei documenti concernenti la protezione delle acque sono disciplinate dalla LTras o dai corrispondenti atti normativi cantonali. L’applicazione di queste disposizioni garantisce anche il rispetto della protezione dei dati. Alla luce di ciò, la regolamentazione distinta nella legge sulla protezione delle acque non è più

necessaria ed è pertanto abrogata.

2 Rapporto con il diritto europeo

Nell’Unione europea, per gli impianti di cui all’allegato I della Convenzione di Aarhus deve essere eseguita la valutazione di impatto ambientale. Tali impianti figurano nell’elenco degli impianti della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 19858 concernente la valutazione dell’impatto

7 RS 152.3

8 Modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 7/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154