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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

a. è conforme ai valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 1° luglio 19985 contro il deterioramento del suolo (O suolo);

b. non contiene sostanze estranee né organismi alloctoni invasivi;

c. la fertilità del suolo viene pregiudicata da un deterioramento fisico al massimo per un breve periodo e

d. può essere riciclato in modo sostenibile sotto il profilo economico.

2Il riciclaggio del suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev’essere effettuato conformemente all’articolo 7 O suolo6.

Art. 19 Materiale di scavo e di sgombero

1Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 1 capoverso 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev’essere riciclato, conformemente allo stato della tecnica, nel modo seguente:

a. come materiale da costruzione, in cantieri o discariche;

b. come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione;

c. per il riempimento dei siti di estrazione di materiali; oppure

d. per modificazioni autorizzate del terreno.

2Se non è possibile riciclare conformemente al capoverso 1 il materiale di scavo e di sgombero non inquinato e se il materiale contiene frazioni riciclabili come gesso o sabbia, queste frazioni devono essere recuperate e riciclate secondo metodi conformi allo stato della tecnica prima che il materiale venga depositato definitivamente in discarica.

3Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 1 capoverso 2 dev’essere riciclato, conformemente allo stato della tecnica, nel modo seguente:

a. come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi;

b. come materiale da costruzione in discariche di tipo BE, per lavori del genio civile effettuati al di sotto di una superficie impermeabile o sul sito inquinato dai rifiuti in cui si accumula il materiale; è fatto salvo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 agosto 19987 sui siti contaminati (OSiti).

4Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti dell’allegato 1 capoverso 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 capoverso 3:

a. come materiale da costruzione in discariche di tipo CE; oppure

5 RS 814.12

6 RS 814.12

7 RS 814.680