Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

riciclaggio come materiale da costruzione è ammesso anche in siti contaminati da rifiuti, se il materiale di scavo e di sgombero viene riutilizzato nello stesso sito inquinato dal quale proviene.

Il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti qualitativi di cui all’allegato 1 capoverso 2 OTR non può invece essere riciclato e dev’essere trattato o, in alternativa, depositato in una discarica idonea per la qualità dei rifiuti in questione. L’OTR prevede tuttavia un’eccezione per il materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 capoverso 3, il quale può essere riciclato come materiale da costruzione in discariche di tipo C−E; se questi requisiti sono soddisfatti, inoltre, il materiale di scavo e di sgombero prodotto nel quadro del risanamento di un sito inquinato può essere trasferito. Se, per soddisfare tali requisiti, il materiale dev'essere trattato, il trattamento può avvenire solo direttamente sul sito inquinato o al massimo nelle sue immediate vicinanze. In ogni caso, vanno rispettati gli obiettivi prefissati con il risanamento conformemente all’OSiti e si deve poter escludere a lungo termine una futura necessità di risanamento del sito stesso. Nei siti inquinati bisognosi di risanamento non può essere trasferito alcun tipo di rifiuto contaminato, né per il relativo trattamento né a fini di deposito. Questa eccezione, ammessa per facilitare un risanamento più efficiente dei siti, dev’essere intesa alla stregua di una norma potestativa. I dettagli sono illustrati nelle figure 4–8.

Figura 4: trattamento «off site»

20/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290