Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

gio che si giustifichino. Al riciclaggio del suolo asportato si applicano in questo contesto anche i restanti requisiti dell’O suolo.

Art. 19 Materiale di scavo e di sgombero

Con circa 40–50 tonnellate all’anno, il materiale di scavo e di sgombero (cfr. definizione di cui all’art. 3 lett. e OTR) costituisce il flusso di rifiuti più consistente in Svizzera. Se la qualità dei rifiuti lo consente, esso va riciclato secondo metodi conformi allo stato della tecnica. In prevalenza, si tratta di materiale non inquinato e che dovrebbe pertanto essere riutilizzato. Così facendo, si possono risparmiare non soltanto risorse naturali quali ghiaia e sabbia, ma anche preservare volumi da adibire a discarica,

sempre più scarsi nel nostro Paese.

Per il materiale di scavo e di sgombero esistono quattro possibilità di riciclaggio, tutte poste sullo stesso piano. La prima consiste nel suo riutilizzo come materiale da costruzione nei cantieri, per esempio per i lavori di sistemazione degli ambienti circostanti, il che rende quindi superfluo l’apporto di nuovi materiali. In tal caso, il materiale di scavo e di sgombero dev’essere depositato provvisoriamente in siti adatti fino al momento del riutilizzo. In secondo luogo, se presenta le qualità adatte (p. es. in termini di granulometria o di composizione mineralogica), questo materiale può essere riutilizzato per la fabbricazione di materiali da costruzione, per esempio per il calcestruzzo o per rivestimenti stradali. La terza possibilità, già molto sfruttata, consiste nell’impiego di questi rifiuti incontaminati per il colmataggio di luoghi d’estrazione di materiale, quali cave di ghiaia e di argilla. Per molte di queste cave, infatti, in sede di autorizzazione delle attività di estrazione, viene stabilito l’obbligo di riempire nuovamente il terreno al termine dello sfruttamento della cava al fine di renderlo nuovamente disponibile − nella maggior parte dei casi − per l’agricoltura. In questo modo si crea la base per il ripristino di superfici coltive. Il colmataggio viene generalmente disposto nell’ambito dell’autorizzazione per lo sfruttamento della cava, sotto forma di un piano di sistemazione (piano di ricoltivazione). I detentori di cave di ghiaia e di argilla hanno pertanto, anche per ragioni finanziarie, tutto l’interesse a mettere a disposizione le proprie cave per lo smaltimento di materiale di scavo e di sgombero non inquinato. La quarta possibilità riguarda infine le modificazioni del terreno autorizzate dalle autorità cantonali. Il materiale di scavo non inquinato può essere infatti impiegato nell’ambito di un progetto di costruzione che prevede modifiche al terreno. L’autorità competente autorizza simili riporti di materiale unicamente se finalizzati a un determinato scopo, per esempio per terrapieni, valli antirumore, arginatura di corsi d’acqua e per opere di sistemazione del paesaggio dettate da esigenze di protezione della natura e del paesaggio. I colmataggi finalizzati a migliorare lo sfruttamento agricolo, come il livellamento o la bonifica del terreno, possono essere autorizzati dall’autorità competente solo in casi eccezionali e di norma unicamente per cubature ridotte.

Una volta esaurite tutte le possibilità di riutilizzo di cui sopra, i rifiuti rimanenti devono essere depositati in una discarica conforme all’OTR, non prima in ogni caso di avere verificato l’eventuale presenza di frazioni riciclabili (p. es. ghiaia e sabbia); se presenti, queste ultime devono essere separate dal materiale di scavo e di sgombero e riciclate secondo metodi conformi allo stato della tecnica prima del loro conferimento in discarica. Questa pratica contribuisce a ridurre i quantitativi di materiale di scavo e di sgombero condotti in discarica, nonché a garantire uno sfruttamento più efficiente delle risorse naturali.

Se possibile, va riciclato anche il materiale di scavo e di sgombero inquinato in modo tollerabile che risponde ai requisiti di cui nell’allegato capoverso 2 OTR. Il materiale di scavo e di sgombero inquinato in modo tollerabile può essere impiegato come materia prima di sostituzione per materiali da costruzione composti (calcestruzzo, asfalto, stabilizzazioni ecc.) oppure per la fabbricazione di cemento,

calce, tegole e mattoni. Qualora si sottoponga questo materiale a un procedimento termico, per esempio per la produzione di cemento o tegole, devono essere osservate le norme pertinenti in materia di «input». Il materiale di scavo e di sgombero inquinato in modo tollerabile può anche essere utilizzato come materiale da costruzione nelle discariche di tipo B−E (non A), nei casi in cui sia necessario fabbricare un elemento di costruzione indispensabile per la discarica. Per quanto riguarda i lavori del genio civile, è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero della qualità richiesta, sotto una superficie impermeabile. Il luogo di riciclaggio dev’essere registrato nel catasto dei siti contaminati. Il

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