Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili
L’allestimento di un cosiddetto piano di smaltimento per i rifiuti edili, contenente informazioni in merito alla tipologia, alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti nonché alle vie di smaltimento previste, diventerà in futuro un obbligo nel quadro di qualsiasi progetto di costruzione. Tale piano dovrà essere presentato all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia insieme alla domanda di costruzione; la sua portata dipenderà ovviamente dalla complessità del singolo progetto di costruzione: nel caso di progetti di modeste proporzioni basteranno informazioni minime, per fornire le quali già oggi molte autorità edilizie mettono a disposizione dei committenti appositi moduli (si vedano gli esempi riportati in questo sito: www.rifiuti.ch). Prima dell’inizio dei lavori di costruzione, il piano di smaltimento dei rifiuti dovrà essere aggiornato e vi dovranno essere indicati gli impianti di smaltimento previsti.
Decidendo per tempo − e non solo quando i rifiuti edili si trovano sulla pala dell’escavatore − quali saranno le vie di smaltimento e quali impianti andranno utilizzati si possono ridurre sensibilmente i costi per lo smaltimento stesso.
In futuro, in occasione di lavori di ristrutturazione o demolizione, sarà obbligatorio accertare
l’eventuale presenza di rifiuti contenenti sostanze nocive per la salute, come i bifenili policlorurati (PCB), gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH) o l’amianto (obbligo di dichiarazione). Maggiori informazioni sul piano di smaltimento e sull’obbligo di dichiarazione verranno forniti nell’aiuto
all’esecuzione dell’OTR. Per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione, è spesso possibile circoscriverlo in funzione dell’anno di costruzione dell’edificio: i PCB sono per esempio stati impiegati nelle sigillature dei giunti per un determinato periodo di tempo e neppure l’amianto è più stato impiegato come materiale da costruzione dopo che ne è stato introdotto il divieto.
Art. 17 Separazione dei rifiuti edili
Laddove possibile, i rifiuti edili vanno separati sul cantiere e poi opportunamente smaltiti. Ciò implica per esempio il divieto di utilizzare la palla d’acciaio per demolire un edificio: l’opera dev’essere smantellata passo per passo con appositi apparecchi (benne speciali e gru), così da poter separare direttamente sul posto i rifiuti edili che si vengono a creare. Questo modo di procedere consente di selezionare meglio i rifiuti edili in base alla loro tipologia e di creare quindi meno rifiuti edili misti da inviare in un impianto di cernita per il relativo trattamento. Vari studi hanno dimostrato che, sotto il profilo dei costi, una simile procedura di recupero si rivela più vantaggiosa, in quanto parte dei rifiuti edili prodotti può essere avviata al riciclaggio. Questa regola equivale del resto già oggi allo stato della tecnica nel settore dello smaltimento dei rifiuti edili.
Nella disposizione in oggetto sono riportate le categorie di rifiuti edili che, se presenti nell’ambito di un progetto di costruzione, vanno separate dagli altri rifiuti. La novità è che, in futuro, i fogli di plastica utilizzati come imballaggio, copertura ecc. dovranno essere separati dagli altri rifiuti per consentire il riciclaggio del loro contenuto materiale. L’autorità competente può esigere una separazione più stringente, ovvero l’aggiunta di altre categorie di rifiuti edili se, così facendo, possono essere riciclati quantitativi maggiori di rifiuti.
Qualora le condizioni di lavoro non permettano di separare i rifiuti sul cantiere – cantiere troppo piccolo per la necessaria logistica oppure situato in una località nella quale non è possibile una separazione dei rifiuti edili in considerazione delle zone nelle immediate vicinanze – i rifiuti dovranno essere trattati o separati in impianti di trattamento idonei. Non è ammesso il deposito diretto in discarica di rifiuti edili misti.
Art. 18 Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore
Se il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore non può essere impiegato sul terreno edificabile, va riutilizzato nei settori dell’orticoltura, dell’agricoltura o dell’economia forestale. A tal fine, è necessario che la fertilità del suolo non sia pregiudicata in modo chimico, biologico o fisco e che il riciclaggio sia sostenibile sotto il profilo economico. Conformemente ai requisiti di cui all’articolo 7 O suolo il suolo dello strato superiore e di quello inferiore va asportato e reimpiegato separatamente. Già oggi questa è la prassi corrente e costituisce un presupposto essenziale per un riutilizzo e un riciclag-
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