Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Art. 23 Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale
I fanghi dei pozzetti stradali così come, a seconda della provenienza e della stagione, anche i residui della pulizia delle strade e delle piazze (residui della pulizia stradale) hanno una composizione prevalentemente minerale. Nella misura del possibile, tali rifiuti vanno trattati per separarne e riciclare come materiale da costruzione la ghiaia, il pietrisco e la sabbia. Il resto va sottoposto a trattamento termico in un impianto idoneo. Lo stesso vale per i residui della pulizia stradale all’indomani di eventi e manifestazioni pubbliche, formati per lo più da rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga o contenenti un’alta concentrazione di materiale biogeno (p. es. foglie).
Art. 24 Scorie di forni elettrici
Le scorie di forni elettrici sono un residuo della produzione dell’acciaio che si viene a creare al raggiungimento di temperature di fusione elevate e ingloba quantità considerevoli di metalli pesanti. Rispetto ad altri tipi di scorie, l’eluito delle scorie di forni elettrici reagisce molto bene al trattamento termico, in quanto i metalli pesanti sono ben uniti nella matrice. Benché i tenori totali di alcuni metalli pesanti superino i valori limite fissati per le discariche di tipo B, il loro deposito è accettabile proprio alla luce del comportamento positivo dell’eluito. Qualora si intendano utilizzare tali scorie per scopi edilizi, vanno osservati i requisiti minimi sanciti nell’OTR, i quali possono comunque essere integrati con altri requisiti fissati dalle autorità esecutive. Le esigenze di carattere tecnico e organizzativo in merito all’utilizzo delle scorie di forni elettrici saranno definite nel quadro dell’aiuto all’esecuzione dell’OTR.
Art. 25 Riciclaggio dei rifiuti risultanti dalla fabbricazione di cemento e calcestruzzo
Finora il riciclaggio dei rifiuti all’interno dei cementifici era disciplinato dall’omonima direttiva
dell’UFAM. Quest’ultima può essere abrogata con l’entrata in vigore dell’OTR, in quanto in futuro tale riciclaggio sarà regolamentato direttamente nell’ordinanza. Il riciclaggio dei rifiuti generati nei cementifici non deve avere come conseguenza un aumento del tenore di sostanze nocive all’interno del cemento e del calcestruzzo fabbricati, né un’accresciuta emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera. I cementifici che riciclano i rifiuti nel proprio processo di fabbricazione devono attenersi alle prescrizioni generali dell’OTR in materia di impianti di trattamento dei rifiuti. Possono essere riciclati unicamente quei rifiuti che soddisfano di volta in volta i requisiti stabiliti nell’allegato 2 OTR per lo scopo di utilizzazione previsto (come materia prima, come combustibile oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali). In generale, i rifiuti non devono provenire dal trattamento di rifiuti urbani misti, ma, se destinati al riciclaggio all’interno dei cementifici, vanno separati sin dall’inizio, nella misura del possibile, in base alla loro tipologia.
È poi possibile impiegare rifiuti per fabbricare clinker solamente se il tenore di metalli pesanti del clinker soddisfa i valori limite di cui all’allegato 1 capoverso 2 lettera c OTR. Si tratta nella fattispecie di una regolamentazione sul fronte dell’«output», che va a integrare le norme focalizzate sull’«input»
dell’allegato 2 OTR, in cui sono regolamentati i rifiuti autorizzati. È escluso dal rispetto dei valori limite quello relativo al cromo VI. Il cromo VI viene generato durante il processo di combustione nel cementificio, dunque anche nel caso in cui i rifiuti e le materie prime impiegati non ne contengano
A seconda della procedura adottata, durante la fabbricazione dei clinker i metalli volatili quali il cadmio, il mercurio e il tallio si mescolano alle ceneri volatili. Per evitare che tali elementi vengano dispersi nell’ambiente in caso di avaria, il ciclo delle polveri dev’essere scaricato a intervalli regolari. Tuttavia è obbligatorio che tali polveri siano nuovamente utilizzate all’interno del cementificio, nello specifico come costituenti secondari o aggiunte minerali. A tal fine, è necessario che siano distribuite quanto più uniformemente sul prodotto e dosate in maniera tale da garantire che il cemento fabbricato abbia tenori di cadmio, tallio e mercurio conformi ai nuovi valori limite definiti.
Sezione 4: Deposito di rifiuti
Art. 26
I rifiuti possono essere depositati esclusivamente nelle discariche appositamente previste qualora soddisfino i requisiti in materia di deposito di cui all’allegato 3 OTR. L’autorità esecutiva ha la facoltà di
24/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290