Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Art. 20 Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione
L’asfalto di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, secondo metodi conformi allo stato della tecnica, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione. Lo stesso vale per il calcestruzzo di demolizione, il quale (sempre che non provenga da un sito inquinato) può tuttavia anche essere utilizzato come materia prima nelle discariche per un elemento di costruzione indispensabile per la discarica stessa.
Dopo un periodo transitorio di dieci anni, l’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non può più essere riciclato né depositato, ma dovrà essere trattato (cfr. art. 51 OTR).
L’attuale stato della tecnica in questo ambito è rappresentato dal trattamento termico. A tal proposito va inoltre menzionato che, per il momento, simili impianti di trattamento esistono soltanto all’estero, per esempio in Germania o nei Paesi Bassi. Le alternative sono dunque due: o trasportare tali rifiuti all’estero via nave o creare apposite capacità di trattamento in patria. I potenziali investitori in simili impianti hanno tutto l’interesse affinché sia fissato un obbligo di trattamento per l’asfalto di demolizione contenente catrame.
Art. 21 Fogli di plastica
I fogli di plastica impiegati nel settore industriale, nel settore dei servizi e nell’agricoltura devono essere riciclati come materiale secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Quelli provenienti dal settore agricolo, che presentano un grado di contaminazione medio-alto, dopo essere stati triturati vengono lavati per rimuovere eventuali residui di sabbia e fieno; quindi, una volta puliti, vengono asciugati, estrusi e trasformati in granulato, il quale viene nuovamente utilizzato nella produzione di prodotti di plastica. Quanto sancito nella disposizione in oggetto si giustifica in quanto i fogli di plastica possono essere raccolti in grandi quantità e in modo relativamente pulito differenziandoli a seconda della loro tipologia. L’impiego dei fogli di plastica è aumentato in modo significativo negli ultimi anni; basti pensare al loro utilizzo per le balle di fieno nell’agricoltura. L’accumulo totale dei fogli provenienti dalle aziende industriali, artigianali e agricole si aggira annualmente intorno alle 110 000 tonnellate – equivalente all’incirca al 14 per cento di tutti i rifiuti di plastica – 75 000 delle quali sono costituite da pellicole termoretraibli, estensibili e per imballaggio, da sacchetti a bolle d’aria e da sacchi per confezioni nell’industria, 20 000 tonnellate da fogli di plastica per il foraggio insilato, pellicole di protezione, fogli di plastica per serre e sacchi per l’agricoltura e, infine, 15 000 tonnellate da pellicole per sigillare e di copertura nonché dai fogli di plastica utilizzati nell’edilizia. Già oggi viene riciclato il contenuto materiale di circa il 25–30 per cento dei fogli di plastica prodotti in ambito industriale, mentre al momento quelli provenienti dall’agricoltura e dall’edilizia vengono ancora in grandissima parte smaltiti negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU). Contrariamente a quanto avviene in ambito europeo, infatti, anche in futuro in Svizzera la raccolta dei rifiuti di plastica sarà limitata alle frazioni più vantaggiose da questo punto di vista. Benché ciò sia da un lato una soluzione ragionevole, visto l’ottimo grado di recupero energetico conseguito negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti, dall’altro occorre investire costantemente nell’ottimizzazione delle strutture per la produzione di energia.
Art. 22 Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti contenenti metalli
In sede di frantumazione dei rifiuti contenenti metalli, in particolare dei veicoli fuori uso, accanto a numerose altre frazioni di rifiuti viene a crearsi una cosiddetta frazione leggera derivante dalla frantumazione stessa, detta anche «fluff»: i metalli vengono infatti liberati dalle sostanze plastiche, dai prodotti tessili, dalla gomma, dal vetro o da altre componenti minerali che aderivano su di essi e la corrente d’aria separa questo fluff e le polveri. Rispetto ai rifiuti urbani e agli altri rifiuti combustibili, il fluff contiene più metalli pesanti – soprattutto rame, cadmio e mercurio – ma può anche essere fortemente contaminato da bifenili policlorurati (PCB). In base allo stato della tecnica, prima del trattamento termico del fluff, i pezzi di metallo di grandezza superiore ai 20 mm devono essere separati affinché il loro contenuto materiale possa essere riciclato. Questa procedura è notevolmente più efficiente rispetto al recupero della parte metallica dai residui del trattamento termico. Va precisato che, per il trattamento termico del fluff, gli impianti di trattamento devono rispettare gli stessi requisiti previsti per gli impianti di trattamento termico (cfr. requisiti per gli impianti di trattamento termico), anche in caso di esportazione del fluff in un impianto di trattamento termico situato all’estero.
23/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290