Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Art. 64a

Cpv. 1: il consiglio della Suva deve adottare i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi della Suva ed evitare i conflitti d’interesse.

Cpv. 2: nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà occorre stabilire che i membri degli organi della Suva sono tenuti a rivelare le loro relazioni d’interesse nei confronti dell’organo elettorale.

Cpv. 3: eventuali cambiamenti intervenuti nelle relazioni d’interesse devono essere regolarmente comunicati all’organo elettorale durante il mandato.

Cpv. 4: nel suo rapporto annuale il consiglio della Suva deve informare sulle relazioni d’interesse.

Art. 70 cpv. 3

Per formulare in modo più preciso le competenze delle autorità di vigilanza coinvolte, viene chiarito che la delega della liquidazione degli infortuni alla Suva o a un terzo richiede l’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel caso di un assicuratore ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 lettera a (assicuratori privati), rispettivamente dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel caso di un assicuratore di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c (casse malati). La competenza della FINMA risulta dall’articolo 4 lettera j LSA. Poiché la liquidazione degli infortuni rientra tra le funzioni fondamentali di un’impresa d’assicurazione, la sua delega necessita di un’autorizzazione della FINMA, che esercita la vigilanza istituzionale sugli assicuratori privati. La delega della liquidazione degli infortuni a un terzo presuppone la stipulazione di un contratto di outsourcing. Il terzo deve essere qualificato per la liquidazione degli infortuni, in modo che non si creino svantaggi per gli assicurati. Nel contempo, egli deve offrire la garanzia di un’attività irreprensibile (art. 14 cpv. 3 LSA). L’autorità di vigilanza mantiene inoltre invariate le proprie competenze di diritto di vigilanza anche nei confronti dei partner cui sono state delegate funzioni (art. 47 LSA).

La protezione dei dati resta garantita in tutto il suo rigore anche in caso di delega della liquidazione degli infortuni a un terzo. Di conseguenza, l’outsourcing della liquidazione degli infortuni è ritenuta ammissibile anche dall’Incaricato federale della protezione dei dati. Da un lato devono essere osservate le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati (LPD). Secondo l’articolo 16 capoverso 1 LPD, gli assicuratori sono responsabili della protezione dei dati trattati. Ciò resta valido in forma invariata anche se affidano a terzi il trattamento dei dati. Essi sono tenuti ad assicurare che i dati siano trattati in conformità al mandato (art. 22 dell’Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati32). Dall’altro lato, devono essere rispettate anche le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle leggi speciali di cui all’articolo 96 LAINF.

Poiché sia la procedura di approvazione che la protezione dei dati sembrano essere sufficientemente disciplinate, una delega di competenze al Consiglio federale per disciplinare i dettagli appare superflua.

31 RS 235.1

32 RS 235.11