Avamprogetto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 5 pagine
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3Sono costi indiretti tutti gli altri costi come i costi di trasporto del prodotto durante il processo di produzione.
Art. 52g Attribuzione dei costi delle materie
1I costi diretti delle materie sono in particolare attribuiti ai costi di produzione applicando uno dei seguenti metodi:
a. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione in misura corrispondente alla percentuale dei costi realizzati in Svizzera delle materie interessate;
b. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione ai seguenti tassi percentuali:
1. al 100 per cento per le materie che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM, e
2. allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM.
2 I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti.
Art. 52h Attribuzione dei costi delle materie ausiliarie
I costi delle materie ausiliarie non devono essere attribuiti ai costi di produzione del prodotto se:
a. le materie ausiliarie rivestono un’importanza chiaramente secondaria per le caratteristiche del prodotto; e
b. i costi delle materie ausiliarie sono irrilevanti rispetto ai costi del prodotto.
Art. 52i Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera
Se, secondo le indicazioni rese pubbliche da un settore, una materia è disponibile in quantità insufficiente in Svizzera e il produttore ne esclude i costi dal calcolo dei costi di produzione di un prodotto in misura corrispondente alla sua disponibilità, egli può presumere che la riduzione dei costi di produzione soddisfi le condizioni legali relative ai costi che determinano la provenienza.
Art. 52j Costi di fabbricazione
1 I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.
2Sono costi di fabbricazione in particolare:
a. i salari;
b. i costi di fabbricazione legati ai salari;
c. i costi di fabbricazione legati alle macchine;
d. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore.
Art. 52k Attribuzione dei costi di fabbricazione
1 I costi diretti di fabbricazione sono attribuiti ai costi di produzione del prodotto.
2I costi di fabbricazione indiretti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti.
Art. 52l Calcolo dei costi di produzione realizzati all'estero
I costi di produzione realizzati all'estero possono essere convertiti in franchi svizzeri:
a. al corso di cambio applicato nella data del pagamento dei costi di produzione realizzati all'estero; o
b. al corso di cambio medio dei tre anni precedenti la data del pagamento dei costi di produzione realizzati all'estero.
Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi
Art. 52m
Si presume sito dell’amministrazione effettiva ai sensi dell'articolo 49 LPM il luogo in cui:
a. sono esercitate le attività rilevanti ai fini del conseguimento dello scopo commerciale; e
b. sono prese le decisioni determinanti per la fornitura dei servizi.
Sezione 4: Ordinanza di settore ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LPM
Art. 52n
1 Le associazioni di settore che richiedono un'ordinanza di settore conformemente all'articolo 50 capoverso 2 LPM, devono rendere verosimile di essere rappresentative delle aziende del settore interessato.
2 Esse sono rappresentative in particolare se:
a. almeno il 60 per cento di tutte le aziende del settore approva l'ordinanza di settore; e
b. le aziende favorevoli impiegano almeno il 60 per cento del personale attivo nel settore interessato, espresso in termini di unità equivalenti a tempo pieno.
3 Il Consiglio federale può considerare altri criteri per valutare la rappresentatività, in particolare:
a. la suddivisibilità del settore in funzione della qualità dei prodotti o dei segmenti di prodotti; o