Avamprogetto OPM
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 5 pagine
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Art. 52 Rifiuto di protezione e invalidazione
1Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale:
a. il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere a, c–e LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM;
b. l’invalidazione sostituisce la cancellazione della registrazione giusta l'articolo 35 lettere c–e LPM.
2L'IPI non pubblica il rifiuto di protezione né l’invalidazione.
Titolo prima dell'art. 52a
Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza
Sezione 1: Principi
Art. 52a In generale
1 Sono prodotti naturali i prodotti ai sensi dell'articolo 48a LPM di origine naturale e che non sono stati trasformati per l'immissione in commercio.
2 Per le derrate alimentari valgono l'ordinanza del ...5 sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari e gli articoli 52b e 52j della presente ordinanza.
3 Sono prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM i prodotti che non rientrano né nella categoria dei prodotti naturali né nella categoria delle derrate alimentari.
4Sono materie le materie prime ai sensi dell'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM. Oltre alle materie prime sono comprese le materie ausiliarie e le materie semilavorate.
Art. 52b Divieto di abuso
1È vietato sfruttare in maniera abusiva il margine di manovra concesso per l'applicazione dei criteri determinanti nel definire il luogo di provenienza di un prodotto o di un servizio.
2È in particolare abusivo impiegare metodi di calcolo diversi per definire il luogo di provenienza dei singoli componenti di un prodotto senza un motivo oggettivo.
Sezione 2: Indicazioni di provenienza per i prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM, in particolare per i prodotti industriali
Art. 52c Costi di produzione determinanti
1Sono considerati costi di produzione ai sensi dell'articolo 48c capoversi 1 e 2 LPM i seguenti costi realizzati nel luogo di provenienza:
a. i costi di ricerca e sviluppo;
b. i costi delle materie; e
c. i costi di fabbricazione, compresi i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore.
2I costi realizzati dopo la fine del processo di produzione non sono considerati costi di produzione.
Art. 52d Costi di ricerca e sviluppo
1 I costi di ricerca comprendono i costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e dalla ricerca non incentrata sui prodotti.
2I costi di sviluppo comprendono i costi realizzati dall'ideazione del prodotto alla sua maturità per il mercato.
Art. 52e Presa in considerazione dei costi di ricerca e sviluppo
1 I costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione.
2 I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti.
3I costi di ricerca e sviluppo possono essere attribuiti ai costi di produzione anche dopo la fine del periodo di ammortamento usuale del settore. Ne è tenuto conto in misura corrispondente all'ammortamento annuale medio dei costi di ricerca e sviluppo durante il periodo di ammortamento usuale del settore.
Art. 52f Costi delle materie
1 I costi delle materie comprendono i costi diretti e i costi indiretti delle materie.
2 Sono costi diretti i costi delle materie prime, delle materie ausiliarie e delle materie semilavorate direttamente attribuibili a un prodotto.