Progetto
Consultazione 2014/85: Revisione parziale dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) · 7 pagine
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2Per i medicamenti classificati in una delle categorie di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettera a o b, il premio all’innovazione di cui all’articolo 65b capoverso 8 OAMal è concesso per un massimo di 15 anni.
Art. 34a Confronto con i prezzi praticati all’estero: Stati di riferimento e
oggetto del confronto
1 L’economicità è valutata in base al confronto con i prezzi praticati in Stati con strutture economiche paragonabili nel settore farmaceutico: Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia, Austria, Belgio, Finlandia e Svezia. Un confronto può essere eseguito anche con altri Stati purché siano pubblicamente accessibili il prezzo di fabbrica per la consegna, il prezzo di costo per le farmacie o il prezzo di vendita al pubblico.
2 È preso a paragone il medicamento identico negli Stati di riferimento, indipendentemente dalla denominazione del medicamento nello Stato di riferimento, dal titolare dell’omologazione nello Stato di riferimento, dal rimborso nello Stato di riferimento e dal fatto che il titolare svizzero dell’omologazione possa influenzare il prezzo di fabbrica per la consegna nello Stato di riferimento. Sono considerati medicamenti identici i preparati originali con la stessa sostanza attiva e la stessa forma galenica.
3 Eventuali indicazioni differenti in Svizzera e negli Stati di riferimento non sono prese in considerazione per valutare l’economicità in base al confronto con i prezzi praticati all’estero.
Art. 34b Confronto con i prezzi praticati all’estero: margini dei grossisti e
sconto imposto ai produttori
1 Nel confronto con i prezzi praticati all’estero, secondo l’articolo 65b capoverso 3 OAMal dal prezzo di costo per le farmacie o dal prezzo di vendita al pubblico sono dedotti i seguenti margini dei grossisti:
a. Danimarca: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie;
b. Gran Bretagna: 12,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
c. Paesi Bassi: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie;
d. Finlandia: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie;
e. Svezia: 2,7 per cento del prezzo di costo per le farmacie.
2 Se il titolare dell’omologazione può dimostrare che in uno Stato di riferimento non esiste una distribuzione intermedia, il margine dei grossisti non è dedotto. Nei casi in cui i margini effettivi divergono dai margini di cui al capoverso 1 è possibile dedurre i margini effettivi, a condizione che il titolare dell’omologazione possa dimostrarli.
3 Nel confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo tedesco di fabbrica per la consegna è dedotto lo sconto del 6 per cento che in Germania è imposto per legge ai produttori.