Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla modifica dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
1 Situazione iniziale
L’ORRPChim entrata in vigore il 1° agosto 2005 comprende disposizioni speciali per i prodotti chimici che per le loro proprietà o in seguito al loro impiego possono costituire un pericolo particolare per l’uomo e l’ambiente. Per 35 gruppi di sostanze chimiche o di prodotti, l’ORRPChim contiene restrizioni e divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d’impiego come pure requisiti speciali concernenti l’etichettatura e lo smaltimento compatibili con la legislazione dell’Unione europea (UE). I relativi requisiti europei sono stati stabiliti in dieci atti normativi di base, che a loro volta sono già stati oggetto di numerosi adeguamenti e modifiche e che vengono continuamente aggiornati alle nuove conoscenze in fatto di rischi e allo stato della tecnica. L’ORRPChim rispecchia inoltre le prescrizioni concernenti i prodotti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03) nonché del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.325). Nell’UE queste prescrizioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP).
Dall’ultimo adeguamento dell’ORRPChim, la legislazione dell’UE ha nuovamente subito importanti modifiche. Per evitare che le disposizioni svizzere divergano in futuro da quelle dell’UE, occorre modificare per la quarta volta l’ORRPChim e adeguarla alle nuove disposizioni dell’UE. Nella sostanza si tratta di adeguamenti all’allegato XVII (sostanze soggette a limitazioni per determinati impieghi) del regolamento REACH [1], [2], [3], [4], [5], [6], all’allegato I del regolamento sugli inquinanti organici persistenti [7], [8], alla direttiva sulle pile [9], [10] e alle liste delle sostanze consentite nei componenti per veicoli [11], [12]. In sintonia con la legislazione dell’UE, occorre altresì fissare un termine a partire dal quale la fabbricazione di cloro-soda con il metodo dell’amalgama non sarà più consentita [13], [14].
Inoltre, a seguito di una prevista modifica dell’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11) motivata dall’adeguamento alla legislazione dell’UE, occorre riformulare le prescrizioni dell’ORRPChim concernenti lo spargimento di pesticidi, biocidi e concimi dall’aria [15], [16].