Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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[9] Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26 settembre 2004, pag. 1.
[10] Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di minipile (ndt: denominate pile a bottone nell’UE) con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione, GU L 329 del 10 dicembre 2013, pag. 5.
[11] Direttiva 2000/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.
[12] Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica
dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, GU L 135 del 22 maggio 2013, pag. 14.
[13] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), GU L 334 del 17 dicembre 2010, pag. 17.
[14] Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, GU L 332 dell’11 dicembre 2013, pag. 34.
[15] Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68).
[16] Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modi-
fica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 123 del 24 aprile 2014, pag. 1.
A maggio 2013, la sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso di includere gli esabromociclododecani (HBCDD) nell’allegato A della Convenzione. La decisione della COP6 comporta quindi la necessità di completare le attuali prescrizioni concernenti gli HBCDD nell’ORRPChim.
A prescindere dagli sviluppi nell’ambito della normativa UE e del diritto internazionale, le esperienze acquisite nell’esecuzione e i riscontri forniti dall’industria mettono in evidenza la necessità di modificare alcune disposizioni dell’ORRPChim. Nell’ambito del presente avamprogetto, questa necessità di modifica riguarda alcune disposizioni concernenti i prodotti disgelanti. Inoltre occorre aggiornare le attuali limitazioni d’impiego – dipendenti dallo stato della tecnica – per il mercurio. Infine sono previsti piccoli adeguamenti in relazione alla tassa di smaltimento anticipata per le pile e delle disposizioni concernenti le sostanze «stabili nell’aria» (gas serra sintetici) e di quelle riguardanti i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.