Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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2 Panoramica delle modifiche
Qui di seguito viene presentata una sintesi delle proposte di modifica dell’ORRPChim.
Modifiche che tengono conto della normativa UE e del diritto internazionale (CLRTAP e POP COP):
sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di esaclorobutadie-
ne (HCBD) e di preparati contenenti HCBD. Gli oggetti che contengono HCBD non possono essere immessi sul mercato;
i vigenti divieti di immissione sul mercato e di impiego di esabromociclododecani
(HBCDD) e preparati contenenti HBCDD sono completati con un divieto di immissione sul mercato di oggetti che contengono HBCDD. Inoltre è vietata la fabbricazione di HBCDD;
il vigente divieto di immissione sul mercato dei tipi di prodotti contenenti cloroparaffine
a catena breve (SCCP) elencati in modo esaustivo è sostituito con un divieto generale di immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti SCCP. Inoltre sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di SCCP;
per rendere esplicito il riferimento al diritto internazionale, gli inquinanti organici persi-
stenti ai sensi delle convenzioni POP e CLRTAP sono riassunti separatamente in un apposito allegato;
da dicembre 2017, gli impianti di elettrolisi cloro-soda non potranno più utilizzare la
tecnologia a celle di mercurio;
sono vietati la fabbricazione e l’immissione sul mercato di dispositivi di misura conte-
nenti mercurio (barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, tensiometri, termometri);
sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di determinati composti di
fenilmercurio nonché di preparati e oggetti contenenti questi composti;
il valore limite per il mercurio nelle minipile viene ridotto dall’attuale 2 per cento allo
0,0005 per cento (5 mg Hg/kg);
è fissato un termine per la deroga – attualmente a tempo indeterminato – concernente
le pile contenenti cadmio destinate all’uso negli utensili elettrici senza fili;
è vietata l’immissione in commercio di disodorizzanti e deodoranti per l’ambiente con-
tenenti 1,4-diclorobenzene;
a complemento delle vigenti prescrizioni concernenti la limitazione degli idrocarburi
aromatici policiclici (PAH) negli pneumatici, è vietata l’immissione sul mercato di oggetti destinati al grande pubblico, se questi contengono più di 1 mg/kg di componenti in materia plastica o in gomma che nell’uso normale vengono a contatto con la pelle o con la cavità orale delle persone;
è vietata l’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo (Cr VI) che
vengono in contatto con la pelle;
l’elenco delle deroghe ai divieti riguardanti i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercu-
rio, cromo esavalente) nei componenti degli autoveicoli viene aggiornato in riferimento alla legislazione dell’UE. Come già avviene per le apparecchiature elettriche ed elet-