Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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troniche, viene proposto di poter effettuare in futuro questo aggiornamento tramite un’ordinanza d’ufficio.

Altre modifiche:

 per quanto riguarda la tassa di smaltimento anticipata e l’obbligo di notifica per le pile,

vengono effettuati i seguenti adeguamenti: definizione di un importo minimo della tassa di smaltimento anticipate (TSA) per ogni singola pila, denominazione dell’organizzazione privata che gestisce la TSA e funge da organo di notifica nonché adeguata partecipazione dei settori economici esentati dalla TSA ai relativi costi dell’organizzazione privata;

 è fondamentalmente vietato lo spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi

dall’aria. I Cantoni devono avere la competenza di emanare normative concernenti le deroghe;

 viene riformulata la prescrizione concernente l’autorizzazione eccezionale per

l’impiego di mercurio come sostanza ausiliaria («catalizzatore») nelle sintesi chimiche; a decorrere dal 2018, chi vorrà impiegare mercurio dovrà presentare una domanda motivata alle autorità;

 viene ridefinita la normativa concernente l’ammissibilità dell’impiego di formiati e sot-

toprodotti agricoli a base di carboidrati nel servizio invernale;

 un impianto con prodotti refrigeranti «stabili nell’aria» per i quali è necessaria una

deroga può essere messo in esercizio solo se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell’esistenza di un’autorizzazione;

 occorre fissare una scadenza per le autorizzazioni cantonali già concesse per

l’allestimento di impianti con prodotti refrigeranti «stabili nell’aria»;

 viene creata una base legale per l’odierna prassi, secondo la quale l’UFAM attribuisce

agli impianti con prodotti refrigeranti «stabili nell’aria» notificati un numero, che deve essere apposto sull’impianto;

 vengono precisate le disposizioni concernenti gli impianti per la refrigerazione com-

merciale con freddo negativo combinabile con un freddo positivo nonché quelle riguardanti i condensatori raffreddati ad aria;

 analogamente alle vigenti prescrizioni relative all’esportazione di sostanze che impo-

veriscono lo strato di ozono, l’esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve essere possibile solo con un’autorizzazione.