Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La quarta revisione dell’ORRPChim non comporta cambiamenti sostanziali dei compiti della Confederazione. I potenziali oneri supplementari dal 2018 per l’elaborazione di domande di deroga per l’impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio nei processi di produzione dovrebbero essere modesti. Dai rilevamenti effettuati dall’UFAM sull’uso del mercurio in Svizzera si sta delineando che saranno molto poche, semmai ve ne saranno, le aziende che si avvarranno della possibilità di presentare una richiesta di deroga. Le modifiche apportate alle disposizioni concernenti gli obblighi di notifica di impianti con sostanze «stabili nell’aria» rispecchiano quello che già accade nella pratica, ragione per cui non vi saranno in quest’ambito oneri supplementari per la Confederazione, rispettivamente per l’Ufficio svizzero delle notifiche incaricato dall’UFAM in accordo con i Cantoni, l’Associazione svizzera del freddo (ASF) e il Gruppo promozionale svizzero per le termopompe (GSP). Altrettanto ridotto è l’onere per il rilascio di autorizzazioni d’esportazione per prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, poiché il loro impiego si è ridotto fortemente e la procedura è consolidata, dacché viene già applicata per l’esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in altri campi d’impiego.

La lista delle restrizioni e dei divieti, il cui rispetto dev’essere verificato dai Cantoni, si allunga a causa delle nuove limitazioni proposte, che comportano un aumento degli oneri legati alla loro esecuzione.

I Cantoni che intendono consentire in futuro lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi o concimi dall’aria sul proprio territorio devono emanare apposite normative cantonali. L’onere per lo svolgimento di una procedura di autorizzazione può essere adeguatamente limitato regolamentando la documentazione da allegare alla richiesta nonché prevedendo ampi obblighi di collaborazione dei richiedenti. Al fine di sostenere un’esecuzione uniforme, la Confederazione definirà criteri per le autorizzazioni eccezionali dei Cantoni. Finora in Svizzera non vi è stata alcuna necessità di voli di spargimento in oltre 20 Cantoni. Circa il 95 per cento delle superfici irrorate dall’aria sono situate in due soli Cantoni, e nella maggior parte dei casi le applicazioni vengono effettuate ogni anno sulle stesse superfici.

5 Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon

La stragrande maggioranza delle modifiche proposte nell’ambito della presente revisione dell’ORRPChim mira ad adeguare le disposizioni svizzere al diritto europeo o alle convenzioni internazionali per evitare ostacoli al commercio e garantire in Svizzera un livello di protezione equivalente a quello dell’UE. Nel complesso sono previsti adeguamenti a nove regolamenti, direttive e decisioni dell’UE. I titoli degli atti normativi e dei documenti sono riportati nel capitolo 1 del presente rapporto esplicativo. Le ragioni delle novità introdotte a livello europeo, la relazione tra queste e l’attuale diritto svizzero e le proposte di adeguamento sono illustrate in modo dettagliato nei capitoli relativi agli allegati dell’ORRPChim che vengono modificati.

Le modifiche dell’allegato 1.7 ORRPChim concernenti il mercurio, che sono effettuate a seguito di atti legislativi dell’UE, riguardano in primo luogo le procedure di esecuzione di