Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

prime tradizionali. Le ripercussioni finanziarie della normativa dovrebbero essere tuttavia trascurabili, dacché la percentuale di materie plastiche ha di norma un valore finanziario ridotto rispetto al prodotto finale37.

 La scelta di additivi chimici di processo adeguati e una gestione appropriata del processo di concia consentono di eseguire la concia delle pelli con sali di cromo III in modo tale da evitare la formazione di cloro VI sensibilizzante nelle pelli. I costi degli additivi chimici per la concia delle pelli ammontano a circa il 10 per cento dei costi di produzione totali. L’impiego di additivi chimici più appropriati comporta costi supplementari del 2 – 10 per cento. Di conseguenza i costi supplementari per un articolo in pelle confezionato sono nettamente inferiori all’1 per cento. I costi a carico dei consumatori derivanti dalla limitazione della concentrazione di cromo VI nei prodotti in pelle sono stimati nell’UE a circa 100 milioni di euro all’anno, dei quali fino a 15 milioni sono imputabili ai costi dei conciatori per i prodotti chimici, 15 milioni per gli esami volti ad accertare il rispetto del limite di concentrazione di cromo VI e circa 70 milioni dovuti ad aumenti dei prezzi dei prodotti in pelle importati. A questi costi si contrappongono i benefici derivanti dalla prevenzione delle allergie. Secondo le stime sulle ripercussioni del disciplinamento nell’UE, nel primo anno dopo l’entrata in vigore della normativa i costi e i benefici sono in equilibrio. Dopo 20 anni dall’introduzione della normativa, si stima che i vantaggi derivanti dalla prevenzione delle allergie ammonteranno a 400 milioni di euro. Non vi è alcun motivo per presumere che in Svizzera il rapporto costi-benefici della nuova normativa proposta non sia altrettanto vantaggioso come nell’UE.

 Per quanto concerne il divieto dell’1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) nei disodorizzanti e nei deodoranti per l’ambiente, l’UE stima costi supplementari tra 1,4 e 5,2 milioni di euro. Quest’ultimo importo si fonda sull’ipotesi che gli acquirenti preferiscono i prodotti contenenti DCB e sono disposti a pagare un prezzo più elevato, nonostante la disponibilità di prodotti alternativi meno costosi. Il consumo pro capite di 1,4-DCB nell’UE è di circa 1,6 g e dovrebbe essere nettamente superiore rispetto alla Svizzera. Secondo i dati disponibili nel registro pubblico dei prodotti chimici, nel recente passato sono stati tolti dal commercio molti prodotti contenenti DCB. Attualmente sono commercializzati al massimo tre disodorizzanti e deodoranti per l’ambiente contenenti DCB. Le ripercussioni della nuova normativa proposta sono pertanto ridotte.

 La sostanza ignifuga esabromociclododecano (HBCDD) non viene prodotta in Svizzera. Per contro si utilizzano in grande quantità preparati contenenti HBCDD per la fabbricazione di oggetti, in particolare di pannelli isolanti. Secondo la legislazione vigente, ciò è possibile fino al 21 agosto 2015. Con l’estensione del divieto all’importazione di oggetti contenenti HBCDD, gli importatori svizzeri perdono un potenziale vantaggio competitivo.

 In Svizzera non vengono prodotte o impiegate cloroparaffine a catena breve (SCCP). Pertanto i divieti di fabbricazione e d’impiego previsti dal diritto internazionale e dalla legislazione UE non hanno alcuna ripercussione pratica. Ciò vale anche per i divieti totali concernenti l’esaclorobutadiene (HCBD).

37 Un esempio pratico sono le manopole in gomma per i manubri delle biciclette.