Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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scadenza della deroga nonché menziona i materiali e i componenti da etichettare o rendere identificabili.
Secondo una nota nell’allegato II, sono generalmente esclusi dai divieti concernenti le sostanze i nuovi pezzi di ricambio per gli autoveicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, data dell’entrata in vigore delle disposizioni nell’UE. Questo principio concernente i pezzi di ricambio si applica di norma anche ai materiali e ai componenti, che dopo il 1° luglio 2013 non possono essere più impiegati nella produzione di autoveicoli. Nell’aggiornamento dell’allegato II, viene ora seguita la procedura che prevede di riportare esplicitamente nella colonna «Ambito di applicazione della deroga» della tabella nell’allegato II l’ammissibilità (a tempo indeterminato) per l’immissione sul mercato come pezzo di ricambio di un materiale o di un componente contenente metalli pesanti. La nuova versione dell’attuale numero 5.3 capoversi 1 e 2 che diventa il numero 5.3 capoverso 1, tiene conto della fattispecie descritta35.
I materiali e i componenti contenenti metalli pesanti che secondo l’allegato II della direttiva 2000/53/CE possono essere installati nei veicoli fino a una determinata data continuano a essere disciplinati nelle disposizioni transitorie di cui al numero 7. Di particolare rilevanza pratica per la gestione delle scorte d’importazione è la precisazione nel numero 7 capoverso 3, secondo la quale i veicoli che sono stati correttamente immessi in circolazione nello SEE entro un determinato giorno di riferimento possono essere importati in Svizzera anche dopo tale data.
Le modifiche al punto 5.1 non producono effetti sostanziali, bensì uniformano solo la modalità di citazione degli atti legislativi dell’UE all’interno dell’ordinanza.
3.14 Apparecchi elettrici ed elettronici
Allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettera c
Secondo il numero 6 capoverso 1 lettera b, L’UFAM viene autorizzato ad adeguare gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS-RL), che disciplinano le deroghe ai divieti concernenti i metalli pesanti nei componenti di apparecchi elettrici ed elettronici, alla versione contestualmente in vigore. Dal punto di vista legislativo, questi adeguamenti sono effettuati mediante un’ordinanza dell’UFAM, nella quale vengono adattate le note a piè di pagina nei rispettivi numeri. Affinché l’UFAM possa espletare questa competenza, occorre inserire una nota a piè di pagina (attualmente mancante) per la direttiva RoHS-RL menzionata al punto 3 capoverso 1 lettera c.
35 Poiché in Svizzera le disposizioni concernenti i metalli pesanti non sono entrate in vigore il 1° luglio 2003 come nell’UE, bensì il 1° agosto 2006 nel quadro della revisione totale della legislazione sui prodotti chimici, l’impiego illimitato di pezzi di ricambio in Svizzera si applica ai veicoli la cui prima immissione sul mercato è antecedente al 1° agosto 2006. Se nell’allegato II del regolamento n. 2000/53 CE il termine di scadenza di un materiale o componente originale è antecedente al 1° agosto 2006, in Svizzera si applica per la sua immissione sul mercato come pezzo di ricambio il numero 5.3 capoverso 1 lettera b (cfr. n. 5.5 cpv. 2 del progetto di modifica dell’all. 2.15).