Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

Protezione delle specie, della natura e del paesaggio: un‘organizzazione nazionale [WWF] fa notare che difficilmente una regolazione dell’effettivo di lupi permette di ridurre il numero di attacchi ad animali da reddito. Vari studi condotti in Europa e in Nord America hanno invece mostrato che in caso di perdita di un importante membro del branco diminuisce il successo di caccia dell’intero branco, che di conseguenza si concentra su prede più facili – di norma animali da reddito. Accanto alla protezione del bestiame, la stabilità del branco è quindi uno dei fattori principali per contenere gli attacchi ad animali da reddito. L’autorizzazione di un intervento nella struttura del branco dopo solo 10 animali da reddito predati è quindi

inaccettabile. I rischi dell’intervento superano i vantaggi. Un’organizzazione [CHWOLF] fa inoltre notare che in questa sezione il testo dell’ordinanza non contiene alcun nesso

inequivocabile tra il danno e il responsabile del danno. In base a questa sezione, un lupo di un branco che vaga temporaneamente da solo causando danni ad animali da reddito

consentirebbe una regolazione dell’intero branco, che non ha causato alcun danno.

Protezione degli animali: tre organizzazioni [Alliance Animale, PSA, TIR] si oppongono

all’introduzione di una regolazione dell’effettivo di lupi in Svizzera. PSA, TIR e Alliance

Animale rilevano che i criteri per valutare l’ammissibilità di una regolazione non sono logici. L’uccisione di 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi non può essere considerata una definizione di «danno ingente» ai sensi dell’articolo 12 LCP né di «danno importante» ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Berna. Non si capisce inoltre il motivo per cui i criteri per una regolazione dell’effettivo siano inferiori a quelli per l’abbattimento di singoli lupi. Una flessione dei proventi delle regalie della caccia non può essere adottata come criterio per valutare il danno: ciò è contrario alle deroghe enumerate all’articolo 9 della Convenzione di Berna, allo scopo della legislazione svizzera sulla caccia e al principio

costituzionale del rispetto della dignità delle creature e introduce nel diritto sulla caccia un cambiamento di paradigma inammissibile.

Proposte dettagliate sul capoverso 2  Proposte dettagliate sulla «soglia di danno»

 I 79 pareri sulle soglie di danno (ossia i criteri per la regolazione degli effettivi) sono riassunti nella tabella 4.1 sotto.

 Otto Cantoni [AI, BE, GL, NE, NW, OW, SO, SZ] e due conferenze cantonali [CCP,

CDPNP] chiedono la seguente modifica: «In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi

riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9bis capoversi 3 e 4 è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 9biscapoverso 2 lettere a – c.» In cambio, il Cantone NW propone però di ridurre la soglia di danno all’articolo 9bis capoverso 2.

 Un’organizzazione di protezione della natura [CHWOLF] propone, in via sussidiaria, le seguenti modifiche: i) «… riprodottosi con successo sono stati uccisi (…) mesi si è verificato un danno rilevante secondo l’articolo 9biscapoverso 2» e ii) «Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9biscapoversi 3 e 4 3-5.»

 Un’organizzazione regionale [fauna.vs] chiede il seguente adeguamento della

formulazione di questo capoverso: «In caso di danni ad animali da reddito, la La regolazione all’interno di un branco è autorizzata solo se il branco si è riprodotto con successo e i lupi hanno causato danni ingenti ad animali da reddito, ossia se

nell’areale abituale (…).»

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