Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
Una conferenza cantonale [COSAC] propone un riferimento ai valori UBG nell’ordinanza sulla terminologia agricola, definendo per gli ovini un coefficiente medio per ovino estivato pari a 0,0861 UBG (cfr. all. 2 OPD).
Un Cantone [VS] propone di lasciare che sia il Cantone a fissare il numero di capi di bestiame grosso uccisi che stabilisce la soglia di danno rilevante ai sensi dell’articolo 2.
Foreste: un’organizzazione [SFS] critica la formulazione troppo vaga.
Agricoltura: otto organizzazioni nazionali [GS, VMS, USC, FSAO, Suisseporcs, FSAC, BFSZV,
Swiss Beef.CH] e 33 organizzazioni regionali18 accolgono favorevolmente la proposta e avanzano una richiesta dettagliata sulla soglia di danno.
Proposte dettagliate sul capoverso 4 Proposte dettagliate sui «danni a bestiame grosso»
Cantoni e conferenze cantonali
Un Cantone [OW] e una conferenza cantonale [CDPNP] chiedono di stralciare il
capoverso o di definire una soglia di danno vincolante. Un Cantone [VD/Division
Biodiversité et paysage] chiede che sia fissato un numero vincolante.
Un Cantone [FR] e una conferenza cantonale [COSAC] propongono la seguente aggiunta: «In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può essere ridotto adeguatamente tenendo conto dei coefficienti UBG valevoli secondo l’OTerm. Agli animali da reddito secondo l’articolo 2 si applica un coefficiente di 0,0861 UBG.»
Un Cantone [NW] chiede la seguente modifica: «In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può deve essere ridotto adeguatamente tenendo conto dei coefficienti UBG valevoli secondo l’OTerm. Agli animali da reddito secondo l’articolo 2 si applica un coefficiente di 0,0861 UBG.»
Un Cantone [GR] chiede la seguente modifica: «In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può essere ridotto adeguatamente è fissato a due capi di bestiame grosso nell’arco di due mesi.»
Un Cantone [VS] propone: «(…) il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può deve essere ridotto adeguatamente.»
Agricoltura: otto organizzazioni nazionali [GS, VMS, USC, FSAO, Suisseporcs, FSAC, BFSZV, Swiss Beef.CH] e 33 organizzazioni regionali19: «In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può deve essere ridotto adeguatamente.»
Scienza: un’organizzazione regionale [fauna.vs] propone di formulare una soglia di danno in base alle unità di bestiame grosso (UBG).
Proposte relative al capoverso 5 del presente articolo (art. 9bis cpv. 5 OCP)
Questa modifica, secondo cui i Cantoni non valutano più i danni causati da singoli lupi vivi nell’ambito della Commissione intercantonale (CIC), bensì autonomamente, d’intesa con i Cantoni limitrofi, non ha suscitato alcuna opposizione.
18 Agora, Bauernverbände Nidwalden/Obwalden/Uri, Bauernverein Heinzenberg, Bündner Bauernverband, Bündnerischer Schafzuchtverband, Chambre Jurassienne d’Agriculture, Consorzio allevamento ovino e caprino della Vallemaggia, Landwirtschaftsforum UNESCO Biosphäre Entlebuch, Movimento Montagna Viva, Oberwalliser Landwirtschaftskammer, Oberwalliser Schafzuchtverband, Oberwalliser Schwarznasenschafzuchtverband, Schafzuchtgenossenschaften Blatten/Bratsch/Ergisch/Ernen/Glis-Gamsen/Mund/Raron-St. German/Ried-Brig/Staldenried/Törbel/Visperterminen, Schauplatz Schafe Richigen, Schwyzer Kleinviehzuchtverband, Società Agricula Engiadina Bassa, St. Galler Bauernverband, Tessiner Schaf- und Ziegenzuchtverband, Unione Contadini Ticinesi, Urner Kleinviehzuchtverband, Verband Thurgauer Landwirtschaft
19 Idem 32/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288