Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
Commenti di principio sul capoverso 5
Cantoni e conferenze cantonali: due Cantoni [VD, VS] salutano espressamente la modifica.
Proposte dettagliate sul capoverso 5 Proposte dettagliate sul «coordinamento intercantonale»
Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone [FR] propone la seguente aggiunta: «È necessario un coordinamento tra i Cantoni interessati anche in caso di rilascio di
un’autorizzazione di abbattimento.» Per il Canton FR gli abbattimenti non devono mettere in pericolo la presenza del lupo nella regione. Una conferenza cantonale [COSAC] chiede la seguente modifica della formulazione: «I danni verificatisi sul
territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati. Ogni Cantone decide in merito a un eventuale abbattimento in modo
indipendente.» La COSAC ritiene che il capoverso proposto sia contrario al principio della competenza cantonale. Il capoverso va pertanto relativizzato in modo tale che i Cantoni possano decidere in merito a un eventuale abbattimento senza l’approvazione degli altri Cantoni.
Agricoltura: un’organizzazione regionale [Oberwalliser Landwirtschaftskammer] si associa alla richiesta della COSAC.
Proposte relative al capoverso 6 del presente articolo (art. 9bis cpv. 6 OCP)
Questo capoverso, che limita la durata di validità delle autorizzazioni di abbattimento e il perimetro di abbattimento, ha suscitato reazioni molto controverse. In dettaglio, 74 partecipanti chiedono modifiche, complementi e stralci.
Commenti di principio sul capoverso 6
Partiti: un partito [PBD] respinge la limitazione temporale dell’autorizzazione di
abbattimento. L’autorizzazione di abbattimento dovrebbe invece valere per l’intera durata del potenziale pericolo. Un partito [PS] chiede lo stralcio dell’intero articolo 9bis.
Agricoltura: otto organizzazioni nazionali [GS, VMS, USC, SAV, FSAO, FSAC, BFSZV, Swiss
Beef.CH] e 24 organizzazioni regionali20 respingono la limitazione dell’autorizzazione di abbattimento a 60 giorni al massimo e al perimetro di abbattimento.
Sette organizzazioni nazionali [GS, VMS, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, Swiss Beef.CH] e 23 organizzazioni regionali21 fanno notare che possono verificarsi danni ad animali da reddito non solo durante il periodo di estivazione, bensì tutto l’anno (nelle valli, nelle Prealpi e in montagna). Respingono pertanto le condizioni e gli oneri relativi alle misure di protezione. Per quanto riguarda il perimetro di abbattimento, un’organizzazione nazionale [Agridea] fa notare che bisogna aggiungere la possibilità di rafforzare le misure di protezione esistenti. L'efficacia delle misure di protezione del bestiame dipende da numerosi fattori. Le misure di protezione adottate (in particolare l'impiego di cani) sono spesso il risultato di una
ponderazione degli interessi di tutti (allevatori, turisti ecc.) e della pressione attuale esercitata dal predatore. Le misure di protezione devono quindi essere adeguate spesso nel corso del tempo. Una misura di protezione efficace durante una stagione può rivelarsi lacunosa la stagione seguente. E solo uno o più attacchi ripetuti di un grande predatore possono mettere in evidenza tali lacune in modo obiettivo. Per questo motivo appare coerente aggiungere a questo articolo una riserva concernente la possibilità di migliorare le misure esistenti in
20 Bündner Bauernverband, Bündnerischer Schafzuchtverband, Consorzio allevamento ovino e caprino della Vallemaggia, Movimento Montagna viva, Oberwalliser Landwirtschaftskammer, Oberwalliser Schafzuchtverband, Oberwalliser Schwarznasenschafzuchtverband, Schafzuchtgenossenschaften Blatten/Bratsch/Ergisch/Ernen/Glis-Gamsen/Mund/Raron-St. German/Ried- Brig/Staldenried/Törbel/Visperterminen/Richigen, Schwyzer Kleinviehzuchtverband, Società Agricula Engiadina Bassa, Tessiner Schaf- und Ziegenzuchtverband, Unione Contadini Ticinesi, Urner Kleinviehzuchtverband
21 Idem senza Oberwalliser Landwirtschaftskammer 33/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288