Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 5 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque

1 Situazione iniziale

Con la revisione della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque entrata in vigore nel gennaio 2011, i Cantoni sono tenuti anche a determinare lo spazio riservato alle acque superficiali. Lo spazio riservato alle acque consente ai corsi d’acqua di svolgere le loro funzioni naturali come pure di garantire la protezione contro le piene e l’utilizzazione delle acque. Esso deve essere strutturato e gestito in modo estensivo. Il Consiglio federale ha disciplinato i dettagli nell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc). Nella pratica, in seguito all’attuazione di queste disposizioni dell’OPAc sono sorte delle domande che è stato possibile risolvere nell’ambito di un processo avviato dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA). Le soluzioni elaborate sono state pubblicate il 10 gennaio 2013 nella scheda «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» e il 20 maggio 2014 nella scheda «Gewässerraum und Landwirtschaft» (disponibili entrambe solo in tedesco e francese). La modifica dell’OPAc entrata in vigore il 1° gennaio 2016 ha consentito di sancire nell’ordinanza le soluzioni pubblicate nella scheda «Gewässerraum und Landwirtschaft» e quindi di creare certezza del diritto e garantire un’esecuzione uniforme.

Nel 2015 il Parlamento ha approvato la mozione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) «Prevedere un margine di manovra nell’ordinanza sulla protezione delle acque» (15.3001). La mozione incarica il Consiglio federale di modificare l’OPAc in modo da dare ai Cantoni il massimo margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque tenendo conto delle peculiarità locali. Per adempiere la mozione, la DCPA ha creato la piattaforma di scambio «Spazio riservato alle acque», vagliato le opzioni di intervento ed elaborato l’orientamento di una nuova modifica dell’OPAc.

L’attuale modifica dell’OPAc è il risultato dell’impegno della DCPA a favore della flessibilizzazione della determinazione dello spazio riservato alle acque richiesta dalla mozione. La mozione 15.3001 della CAPTE-S è quindi attuata assieme alla modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

Le cinque disposizioni supplementari perseguono l’obiettivo di ampliare il margine di manovra delle autorità esecutive cantonale.

Se è garantita la protezione contro le piene, lo spazio riservato alle acque può essere adeguato alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua con fondovalle stretto che le acque riempiono quasi interamente e pendii molto ripidi su entrambi i lati che non ne consentono l’utilizzazione a scopo agricolo.

In caso di corsi d’acqua molto piccoli, i Cantoni hanno la possibilità di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque se non vi si oppongono interessi preponderanti.

Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico. In zone densamente edificate e se non vi si oppongono interessi preponderanti, l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione di impianti conformi alla destinazione della zona. Ciò deve ora essere possibile anche per singoli impianti al fine di colmare lacune edilizie al di fuori di queste zone. In aggiunta, possono essere autorizzati anche impianti di piccole dimensioni per l’utilizzazione delle acque.

In molti casi le strade e le linee ferroviarie attraversano lo spazio riservato alle acque. A seconda della situazione, sul lato dell’infrastruttura di trasporto opposto al corso d’acqua esistono piccole fasce situate ancora all’interno dello spazio riservato alle acque. A determinate condizioni a queste fasce non si applicano le limitazioni dell’utilizzazione secondo l’articolo 41c capoversi 3 e 4 OPAc.

Nello spazio riservato alle acque è stato precisato l’obbligo di compensazione delle superfici coltive idonee in caso di misure edili legate alla protezione contro le piene o alla rivitalizzazione. Occorre verificare che detta compensazione avvenga conformemente alle indicazioni della pianificazione