Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 5 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

Art. 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque

L’articolo 41c OPAc disciplina la sistemazione e lo sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque. Oltre alla larghezza, l’utilizzo dello spazio riservato alle acque è determinante per poter garantire le funzioni naturali del corso d’acqua e la protezione contro le piene. Deroghe a un utilizzo estensivo possono essere concesse solo laddove tali esigenze non sono messe in pericolo. A tale scopo tre ulteriori clausole derogatorie sono esplicitamente inserite nell’OPAc.

Cpv. 1 lett. abis

Finora era già ammesso realizzare impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate, se non vi si oppongono interessi preponderanti. Tuttavia, anche al di fuori delle zone densamente edificate può accadere che in determinate situazioni il fatto di lasciare libero lo spazio riservato alle acque su singole particelle non edificate lungo il corso d’acqua non possa portare benefici a lungo termine per le acque. Ciò poiché lo spazio riservato alle acque rimane comunque più ridotto a causa di impianti esistenti tutelati a lungo termine. L’articolo 41c capoverso 1 lettera abisdovrà ora consentire di colmare queste lacune edilizie. Di regola, queste lacune edilizie possono essere edificate immediatamente o entro breve termine. Le infrastrutture di allacciamento sono inoltre disponibili in misura sufficiente o possono essere realizzati a costi ridotti.

Cpv. 1 lett. d

Lungo i laghi e i fiumi principali, in particolare nei tratti ripuali già utilizzati ma non densamente edificati (soprattutto in zone insediative), a causa delle nuove disposizioni relative allo spazio riservato alle acque, insorgono a volte difficoltà in relazione ai nuovi impianti per lo sfruttamento delle acque di interesse privato. Sovente si tratta di impianti di piccole dimensioni quali pontili, darsene, rampe di messa in acqua, sentieri in selciato, scalinate ecc. L’OPAc dovrà consentire esplicitamente nuovi impianti di piccole dimensioni o la sostituzione di impianti esistenti con un altro tipo di impianto di piccole dimensioni (p. es. darsena invece di sentiero in selciato), a condizione che tale impianto serva all’utilizzo delle acque e che non vi si oppongano interessi preponderanti (p. es. nessun danno ecologico significativo causato dagli impianti, nessun conflitto con la legislazione sulla pianificazione del territorio). In questo contesto, per «che serve all’utilizzo delle acque» si intende innanzitutto l’accesso alle acque. Il fatto che tali impianti di piccole dimensioni possano essere autorizzati dipende innanzitutto dalla legislazione sulla pianificazione del territorio, in particolare dalle disposizioni federali restrittive concernenti le costruzioni al di fuori delle zone edificabili. L’obiettivo della nuova disposizione dell’OPAc è non impedire la costruzione di impianti di questo genere se, in base alla legislazione sulla pianificazione del territorio, tale costruzione sarebbe in linea di principio autorizzata. L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è diversa da Cantone a Cantone. Di regola, si tratta dell’autorità cantonale preposta alla pianificazione del territorio.

Cpv. 4bis

Se strade e linee ferroviarie sono situate nello spazio riservato alle acque possono insorgere situazioni in cui per le strisce più strette sul lato opposto al corso d’acqua (ma situate ancora all’interno dello spazio riservato alle acque), l’applicazione delle limitazioni d’utilizzo secondo l’articolo 41c capoversi 3 4 OPAc non porti alcun vantaggio per la natura e il paesaggio in quanto l’impianto esercita una funzione (prepoderante) di sbarramento. A determinate condizioni, in queste zone devono poter essere concesse deroghe alle limitazioni di utilizzo. Tali deroghe possono essere concesse ad esempio in presenza di strade di una certa larghezza e con rivestimento duro, ossia che presentano un determinato standard costruttivo (autostrade, semiautostrade, strade di prima e seconda classe, strade di quartiere secondo la classificazione swisstopo), se le strisce sono relativamente strette (< 2 m) e se nessun concime e prodotto fitosanitario può finire nelle acque.

Art. 41cbisSuperfici coltive idonee nello spazio riservato alle acque

Cpv. 2

Per le perdite effettive di superfici coltive idonee che giacciono nello spazio riservato alle acque e che sono oggi designate per l’avvicendamento delle colture, occorre in linea di principio procedere a compensazioni a prescindere dalla procedura relativa al progetto. Con “perdite effettive di superfici coltive idonee” si intende il suolo distrutto da misure concrete di protezione contro le piene o di