Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

settoriale per l’avvicendamento delle colture secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio.

3 Compatibilità con il diritto europeo

Le modifiche dell’ordinanza proposte sono compatibili con il diritto europeo. Dal 2000 nell’Unione europea è in vigore la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva sulle acque). Tale direttiva prevede l’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria volta a proteggere le acque interne e superficiali, le acque di transizione e costiere come pure le acque sotterranee. La direttiva non è vincolante per la Svizzera, ossia non implica alcun impegno diretto per il nostro Paese. La direttiva sulle acque include un divieto di peggioramento e un obbligo programmatico di miglioramento della qualità delle acque in cattivo stato. L’obbligo di determinazione dello spazio riservato alle acque e di rivitalizzazione delle acque sancito dalla legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque va nella stessa direzione. Le disposizioni derogatorie per la delimitazione e l’utilizzazione dello spazio riservato alle acque daranno la possibilità alle autorità di derogare dalle disposizioni generali nei casi in cui l’impatto previsto sulle acque è minimo.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 41a Spazio riservato ai corsi d’acqua

Cpv. 4

Nei tratti di corsi d’acqua caratterizzati da un fondovalle stretto che le acque riempiono quasi interamente e delimitati su entrambi i lati da pendii e pareti ripidi, a causa delle condizioni topografiche e per la loro natura, non sono generalmente presenti costruzioni o impianti e non sono nemmeno utilizzati a scopi agricoli. Per questi casi, l’OPAC dovrà integrare la possibilità di adeguare lo spazio riservato alle acque tenendo conto delle condizioni topografiche (art. 41a cpv. 4 lett. b OPAc). In tal modo sarà possibile adattare lo spazio riservato alle acque alla ridotta estensione del fondovalle senza doverlo quindi inutilmente estendere a pendii e pareti ripidi non utilizzabili.

Cpv. 5 lett. e

Secondo il rapporto esplicativo del 20 aprile 2011 concernente l’iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua» (07.492) i Cantoni delimitano lo spazio riservato alle acque per i corsi d’acqua registrati sulla carta nazionale 1:25 000. La delimitazione può avvenire anche in base alla dettagliata banca dati cartografica cantonale. Per creare certezza del diritto, nell’OPAc sarà ora sancita esplicitamente la possibilità di rinunciare a determinare lo spazio riservato alle acque per i corsi d’acqua molto piccoli se non vi si oppongono interessi preponderanti. Il Cantone dispone di un margine di discrezionalità per valutare quali corsi d’acqua sono «molto piccoli» e ricorre per tale classificazione alle basi di pianificazione cantonali (p. es. registro dei torrenti, rete cantonale delle acque ecc.). In tal modo il Cantone può ottimizzare l’armonizzazione dello spazio riservato alle acque con l’applicazione di altre disposizioni in materia di protezione e di utilizzo. In ogni caso occorre garantire che i corsi d’acqua possano svolgere le loro funzioni naturali secondo l’articolo 36a LPAc. Anche in caso di rinuncia a delimitare lo spazio riservato alle acque vigono le limitazioni sull’impiego di sostanze lungo i corsi d’acqua secondo gli allegati 2.5 e 2.6 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81, striscia di 3 metri di larghezza in cui è vietato impiegare prodotti fitosanitari e concimi). Per gli agricoltori che devono rispettare l’esigenza ecologica si applicano in aggiunta anche la limitazione dell’allegato 1 numero 9.6 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13, fascia di 6 metri in cui è vietato impiegare prodotti fitosanitari).

Una disposizione dello stesso tenore era già inclusa nell’indagine conoscitiva relativa alla modifica dell’OPAc entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Tale disposizione è stata commentata in modo assai diversificato nei diversi pareri. La possibilità di rinunciare alla determinazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d’acqua molto piccoli è stata quindi stralciata dal progetto al fine di analizzarla in modo più approfondito. Tale disposizione è stata discussa in modo dettagliato con la DCPA. Considerato lo stato di avanzamento dell’esecuzione nei Cantoni e la difficoltà ad accordarsi su una definizione efficace si è deciso di mantenere la formulazione aperta proposta in origine. Ciò garantisce il massimo margine di manovra possibile per i Cantoni richiesto dalla mozione della CAPTE-S.