Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 5 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
rivitalizzazione. La compensazione avviene in base alle indicazioni della pianificazione settoriale della Confederazione secondo l’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 e l’articolo 29 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (piano settoriale per l’avvicendamento delle colture). Di conseguenza, da un lato le superfici coltive idonee devono essere compensate solamente se sono designate per l’avvicendamento delle colture. Dall’altro, in caso di misure costruttive di sistemazione dei corsi d’acqua occorre effettuare una ponderazione degli interessi a livello di progetto generale. Durante tale ponderazione la salvaguardia delle superfici per l’avvicendamento delle colture deve essere considerata di interesse nazionale (aiuto all’esecuzione 2006 dell’ARE).
5 Conseguenze dell’avamprogetto
5.1 Conseguenze per la Confederazione
Dato che la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque ricade nell’ambito di competenza dei Cantoni, l’avamprogetto non ha alcuna conseguenza finanziaria o a livello di personale per la Confederazione.
5.2 Conseguenze par i Cantoni
Le modifiche dell’OPAc sono state elaborate in stretta collaborazione con la DCPA e corrispondono alle esigenze dei Cantoni. In tale ambito sono state considerate e integrate nell’ordinanza anche altre soluzioni tratte dalle schede «Gewässerraum und Landwirtschaft» e «Gewässerraum im Siedlungsgebiet». Le nuove disposizioni non inaspriscono il diritto attuale. Precisano unicamente alcuni concetti e ampliano il margine di manovra dei Cantoni per la delimitazione dello spazio riservato e l’utilizzo delle acque. Favoriscono inoltre un’esecuzione più semplice, armonizzata e pragmatica del diritto in materia di protezione delle acque.
I Cantoni hanno già avviato la delimitazione dello spazio riservato alle acque in particolare nelle zone insediative. Dato che le nuove disposizioni garantiscono un più ampio margine di manovra in relazione all’utilizzo, non ne deriva alcuna conseguenza finanziaria o a livello di personale nell’ambito della delimitazione dello spazio riservato alle acque. Al di fuori delle zone edificate le facilitazioni (possibile rinuncia per i corsi d’acqua molto piccoli e adattamento alle condizioni topografiche in determinati tratti del corso d’acqua) compensano i pochi costi supplementari (determinazione di strisce più strette lungo gli assi di transito).
5.3 Altre conseguenze
Effetti positivi risultano da un lato per i proprietari di fondi nelle zone insediative dove, a determinate condizioni, possono essere colmate le lacune edilizie nello spazio riservato alle acque. Ma dall’altro anche per l’agricoltura, in quanto possono essere eliminate le limitazioni di utilizzo per le strisce più strette lungo gli assi di transito, sul lato opposto al corso d’acqua. La rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d’acqua molto piccoli a favore dell’agricoltura va a scapito dell’ambiente. La protezione di queste acque resta disciplinata dall’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim) e dall’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD). A seguito dell’applicazione del nuovo metodo di misurazione a partire dalla linea spondale e non più dal ciglio della scarpata, le acque saranno tuttavia in futuro meno ben protette.