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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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della pace o della sicurezza umana a condizione che l’acquisto non sia escluso dal campo d’applicazione della legge;
d. agli acquisti dei committenti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e.
Art. 12 Eccezioni
1La presente legge non si applica:
a. all’acquisto di beni e di prestazioni di servizio destinati alla vendita o alla
rivendita commerciale e all’utilizzazione per la produzione o per l’offerta di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita commerciale;
b. all’acquisto, all’affitto o alla locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri
immobili, nonché dei relativi diritti;
c. alle prestazioni non contrattuali o al sostegno offerto da un committente, com-
presi gli accordi di cooperazione, gli anticipi, i mutui, gli aiuti in capitale, le fideiussioni e gli incentivi fiscali;
d. all’acquisto di prestazioni di servizio di agenti pagatori o di servizi di custodia
di cartevalori, di prestazioni di servizio di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate oppure di prestazioni di servizio concernenti la vendita, il rimborso e la distribuzione di debiti pubblici, compresi i prestiti, i prestiti di Stato e altri titoli;
e. alle commesse a istituzioni per invalidi, istituti di beneficenza e penitenziari;
f. ai contratti del diritto sul personale pubblico;
g. alle seguenti prestazioni giuridiche:
1. rappresentanza della Confederazione o di un’impresa pubblica da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni ad essa connesse,
2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un’elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;
h. agli appalti:
1. effettuati nel quadro dell’aiuto umanitario internazionale d’emergenza e dell’aiuto agrario e alimentare,
2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge, o