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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

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della pace o della sicurezza umana a condizione che l’acquisto non sia escluso dal campo d’applicazione della legge;

d. agli acquisti dei committenti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e.

Art. 12 Eccezioni

1La presente legge non si applica:

a. all’acquisto di beni e di prestazioni di servizio destinati alla vendita o alla

rivendita commerciale e all’utilizzazione per la produzione o per l’offerta di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita commerciale;

b. all’acquisto, all’affitto o alla locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri

immobili, nonché dei relativi diritti;

c. alle prestazioni non contrattuali o al sostegno offerto da un committente, com-

presi gli accordi di cooperazione, gli anticipi, i mutui, gli aiuti in capitale, le fideiussioni e gli incentivi fiscali;

d. all’acquisto di prestazioni di servizio di agenti pagatori o di servizi di custodia

di cartevalori, di prestazioni di servizio di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate oppure di prestazioni di servizio concernenti la vendita, il rimborso e la distribuzione di debiti pubblici, compresi i prestiti, i prestiti di Stato e altri titoli;

e. alle commesse a istituzioni per invalidi, istituti di beneficenza e penitenziari;

f. ai contratti del diritto sul personale pubblico;

g. alle seguenti prestazioni giuridiche:

1. rappresentanza della Confederazione o di un’impresa pubblica da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni ad essa connesse,

2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un’elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;

h. agli appalti:

1. effettuati nel quadro dell’aiuto umanitario internazionale d’emergenza e dell’aiuto agrario e alimentare,

2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,

3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge, o